Art. 41 c.p.p.
1 risultato
Condotte decettive nel trasferimento di partecipazioni sociali
Qualora nella serie causale che conduce dalle condotte decettive al danno si inseriscano con efficacia causale del tutto assorbente rispetto all’asserito eventus damni tali e tanti fattori – tutti interni alla sfera del preteso danneggiato e da imputarsi quali altrettanti fatti (gravemente) colposi al medesimo – la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa a tali condotte decettive deve essere esclusa in radice, anche in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 41, comma 2, c.p. 1227 comma 2 c.c.