Art. 44 l.fall.
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Può il fallito intraprendere una nuova attività di impresa?
Salve le ragioni dei creditori concorsuali, tutelate mediante la non opponibilità ope legis (art.44) degli atti compiuti dal fallito, questi non perde la capacità negoziale; nulla vieta, pertanto, che egli possa proseguire fuori dal fallimento, una precedente attività o anche intraprenderne una nuova.
Non possono trovare accoglimento – e quindi concorrere sulla massa fallimentare – le istanze di ammissione al passivo per crediti, anche previdenziali, sorti in ragione della nuova attività d’impresa posta in essere dal fallito, non essendo stato acquisito all’attivo del fallimento alcun utile, né adottato alcun provvedimento ai sensi dell’art.46 co.3 l.f.
Opponibilità al Fallimento di un contratto di cessione dei marchi
Dissipazione del patrimonio sociale e violazione del dovere di cooperazione con l’Ufficio fallimentare
E’ responsabile nei confronti della s.r.l. – poi fallita – l’amministratore che abbia gravemente violato i propri doveri così da determinare il dissesto della società e l’insufficienza del patrimonio sociale per il pagamento dei creditori sociali e che abbia continuato [ LEGGI TUTTO ]