Art. 46 c.p.i.
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Nullità di brevetti in ambito farmaceutico e connessione tra cause
Ove venga dichiarata la nullità del brevetto ed in altra sede ritenuta la contraffazione, considerata l’efficacia “ultra litem” della sentenza che dichiara in via diretta la nullità del brevetto (la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata) ciò può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce [ LEGGI TUTTO ]
Questioni varie in materia di brevetti del settore della meccanica
Il giudizio nazionale di nullità di una frazione di privativa brevettuale europea deve avvenire con riferimento alle norme convenzionali che trovano applicazione nel procedimento di rilascio e di opposizione avanti all’EPO, in tal senso [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità del brevetto per difetto di novità e originalità. Responsabilità precontrattuale del committente del brevetto.
Risulta invalido per difetto di novità e originalità il brevetto italiano (e la frazione italiana del corrispondente brevetto europeo) riguardante un prodotto già in precedenza brevettato (nella specie un bicchiere munito di nervature interne [ LEGGI TUTTO ]
Problem and solution approach e triple test (test TWR) in materia di contraffazione brevettuale
In tema di accertamento dell’altezza inventiva, ex art. 48 c.p.i., si può far riferimento al criterio del “problem-and-solution approach”, che impone innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando [ LEGGI TUTTO ]
Requisiti per la tutela brevettuale (novità e c.d. “could/would test” per l’altezza inventiva) e contraffazione per equivalenti
Per avere accesso alla tutela brevettuale, le invenzioni devono possedere i requisiti [ LEGGI TUTTO ]
Novità e altezza inventiva del modello di utilità
Per avere accesso alla tutela brevettuale, i modelli di utilità devono possedere i requisiti di novità ed altezza inventiva, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 46 e 48 C.P.I. per le invenzioni e applicabili anche ai modelli di utilità, in forza dell’espresso rinvio operato dall’art. 86 C.P.I.
Brevetto e requisito di novità estrinseca e intrinseca
Sufficiente descrizione del brevetto. Azione cautelare di accertamento negativo e di non interferenza
Il requisito della sufficiente descrizione è integrato ove per il tecnico medio del ramo l’attuazione dell’invenzione non richieda ulteriori complesse indagini e sperimentazioni, ma solo attività di routine. Le eventuali irritualità dell’espletamento della consulenza tecnica determinano la nullità solo ove procurino una violazione concreta dei diritti di difesa.
Predivulgazione di brevetti, nullità e quantificazione dei danni
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
Interpretazione di un brevetto alla luce dello stato dell’arte anteriore
I brevetti devono essere interpretati alla luce dell’arte anteriore, essendo questa necessaria per capire l’ambito degli stessi, indipendentemente dalla valutazione sulla validità o meno dello stesso (non contestata nel giudizio in esame dalla parte resistente).