Art. 47 d.p.r. 445 2000
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Responsabilità dell’amministratore per l’esclusione della società da bandi di gara causata dai propri precedenti penali non dichiarati
È responsabile verso la società per violazione dell’obbligo di diligenza l’amministratore che, all’atto della nomina, ometta di comunicare l’esistenza di precedenti penali a proprio carico, quando questi ultimi precludano di diritto alla società stessa di partecipare a bandi di gara per le attività da essa stessa svolte in via principale (prestazione di servizi a pubbliche amministrazioni).