Art. 48 c.p.i.
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Brevetto europeo: correzione dell’errore e nullità per carenza di attività inventiva
Secondo la regola 139 EPC gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori in qualsiasi documento depositato presso l’EPO possono essere corretti su richiesta; tuttavia, se la richiesta di tale correzione riguarda la descrizione, le rivendicazioni o i disegni, la correzione deve essere evidente nel senso che è immediatamente evidente che non si sarebbe inteso altro che ciò che viene offerto come correzione. Affinché una correzione nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni sia ammissibile si applica un approccio in due fasi. Occorre accertare che (i) è evidente che nel documento depositato presso l’ EPO è di fatto presente un errore e che (ii) la correzione dell’ errore è evidente nel senso che è immediatamente evidente che null’altro si sarebbe inteso rispetto a quanto offerto come correzione. Ai fini dell’ammissibilità della correzione dell’errore, in altre parole, una persona esperta, deve essere in grado di riconoscere oggettivamente e inequivocabilmente le informazioni errate utilizzando le conoscenze generali comuni.
Il brevetto deve ritenersi nullo per carenza di attività inventiva, quando descrive una soluzione tecnica irrealizzabile. Il requisito dell’attività inventiva, infatti, deve essere valutato in rapporto al problema tecnico che il brevetto si propone di risolvere, nel senso che ai fini della validità della privativa non è sufficiente una qualsiasi attività inventiva, ma è necessaria un’attività inventiva che, rispetto all’arte nota (closest prior art), porti ad un’invenzione che sia funzionale alla risoluzione del problema tecnico oggettivo.
L’ intervenuta scadenza del brevetto non travolge l’interesse ad agire in via giudiziale per ottenere una pronuncia dichiarativa della nullità della privativa con riferimento al periodo temporale anteriore alla scadenza del titolo, a maggior ragione nei casi in cui sia proposta, in via riconvenzionale, anche la domanda di contraffazione, rispetto alla quale la decisione sulla validità rappresenta un accertamento preliminare indispensabile, utile e giuridicamente apprezzabile.
ll rigetto della domanda di brevetto rende nullo il contratto di licenza per mancanza di oggetto
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell’attribuire alle Sezioni specializzate in materia d’impresa la cognizione delle controversie previste dall’art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.
Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall’UIBM per carenza dei requisiti di tutela.
Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.
Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.
Il problem solution approach nella valutazione di validità di un brevetto
Il metodo problem-solution approach prevede che si debba procedere dopo l’individuazione dell’arte nota più vicina (closest prior art), all’individuazione del problema tecnico affrontato dal brevetto e alla valutazione circa il fatto se, partendo dall’anteriorità più prossima e dalla considerazione del problema tecnico, il trovato fatto oggetto del brevetto sarebbe risultato ovvio o meno per la persona esperta del ramo.
Nell’applicazione del c.d. problem-solution approach, dev’essere individuato il problema tecnico che effettivamente l’invenzione risolve sulla base dell’effetto tecnico delle caratteristiche distintive del trovato; di tal che, qualora emerga che l’arte nota più vicina al brevetto non sia stata considerata nel brevetto medesimo, il problema tecnico non potrà essere confinato necessariamente al problema tecnico soggettivamente ivi indicato, ma dovrà esser riformulato al fine di individuare il problema tecnico oggettivo che l’invenzione è idonea a risolvere sulla base delle sue caratteristiche distintive.
La riformulazione delle rivendicazioni nel corso del giudizio di nullità del brevetto e attività inventiva
La scadenza del brevetto in corso di causa non rende inammissibile la riformulazione delle sue rivendicazioni, avendo questa efficacia retroattiva, posto che il titolo brevettuale attribuisce fin dalla sua domanda originaria al titolare i diritti di esclusiva nei limiti della sua riformulazione, cosicché ove si accerti l’interferenza del prodotto di un terzo con il brevetto riformulato, detto illecito deve reputarsi sussistente fin dal momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere, anche se precedente alla riformulazione, e fino al momento in cui il trovato non è giunto a scadenza.
Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito di brevettabilità dell’altezza inventiva è necessario verificare se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione sarebbe risultata in modo evidente dallo stato della tecnica, dovendosi ricomprendere in tale ultima nozione le conoscenza inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini che il tecnico del ramo avrebbe preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggettivo dell’invenzione brevettata.
Al fine di determinare se un determinato brevetto possieda il carattere di altezza inventiva, il criterio del problem and solution approach richiede prioritariamente di individuare la closest prior art, ossia l’anteriorità che rappresenta il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o ad un campo molto vicino, e richiedendo i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione.
Nullità parziale di brevetto e mancanza di interferenza delle macchine della convenuta con la tutela brevettuale
Rapporto tra giudizio sulla contraffazione e validità del brevetto inerente a macchine che rimuovono l’asfalto stradale
In merito alle questioni relative ai rapporti tra il giudizio sulla contraffazione nell’ambito del quale viene fatta valere in via incidentale la questione relativa alla validità dei brevetti e il giudizio sulla validità degli stessi la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo, anche recentemente, di affermare il principio secondo cui in base alla disciplina nazionale in tema di brevetti e di marchi, ove la nullità del titolo di proprietà industriale sia proposta in via di mera eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum, sicché la pronuncia assunta nel giudizio relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o validità del brevetto.
Criteri di giudizio sull’attività inventiva secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”
Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.
Invenzione di procedimento e assenza di originalità della soluzione rispetto al problema tecnico
L’invenzione c.d. di procedimento consiste nella rivendicazione della scoperta di un particolare procedimento per giungere alla realizzazione di un prodotto già noto, migliorandone lo standard o riducendone i costi. In tale ipotesi, il requisito essenziale dell’originalità (ex art. 48 c.p.i.) deve intendersi soddisfatto quando la procedura oggetto di privativa brevettuale rappresenti un’inedita ed originale soluzione a problemi tecnici, e non la mera applicazione di pratiche già note ed ampiamente diffuse nel circuito degli operatori professionali di riferimento. [Nel caso di specie, con riferimento a particolari metodiche di produzione e raffinazione dei biocarburanti, si rileva l’assenza dei requisiti di novità ed originalità della soluzione rispetto al problema tecnico, nel senso che la novità deve riguardare anche il risultato industriale.]
Nullità del brevetto relativo al sistema di controllo di macchine per caffè e il problem-solution approach
In un giudizio di nullità di brevetto per mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla (art. 76 co. 1 let. b CPI) non si deve confondere l’ampiezza dell’effetto tecnico fornito da una certa soluzione con il requisito di sufficienza di descrizione, che riguarda il fatto che la soluzione, pur nel suo ampio spettro di effetti, sia replicabile dall’esperto del settore.È inoltre opportuno utilizzare come criterio per interpretare il testo brevettuale e le rivendicazioni di una privativa la figura dell’esperto del ramo, dotato di ordinarie nozioni del settore, il quale valuta il testo brevettuale “as a whole”, ossia con mente desiderosa di apprendere, senza isolare arbitrariamente delle porzioni del testo brevettuale per fornire una interpretazione di tipo prevalentemente semantico.
Nella valutazione del requisito dell’attività inventiva, di cui all’art. 48 c.p.i., è opportuno avvalersi della metodologia della c.d. problem – solution approach, ovvero il criterio ermeneutico indicato e adottato nei protocolli interpretativi dell’EPO e largamente condiviso dalla giurisprudenza che si occupa della materia brevettuale. Il CTU, infatti, dopo essersi premurato di definire le competenze dell’esperto del ramo a cui ascrivere la valutazione dell’attività inventiva, deve individuare la closest prior art, precisando le differenze tra questa e l’invenzione oggetto di causa, e il problema tecnico oggettivo che il trovato si propone di risolvere, svolgendo, infine, l’analisi di ovvietà ex ante con il metodo “would – could”, verificando, in particolare, se gli insegnamenti dell’arte nota fossero tali da indurre o suggerire all’esperto del ramo la praticabilità della soluzione proposta dal brevetto in esame.
Nullità di brevetti su regimi di dosaggio di farmaci
La revoca definitiva di un brevetto europeo da parte del Board of Appeal dell’Ufficio europeo brevetti comporta la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana del medesimo brevetto proposta dinanzi al giudice nazionale.