Art. 49 l.fall.
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Dissipazione del patrimonio sociale e violazione del dovere di cooperazione con l’Ufficio fallimentare
E’ responsabile nei confronti della s.r.l. – poi fallita – l’amministratore che abbia gravemente violato i propri doveri così da determinare il dissesto della società e l’insufficienza del patrimonio sociale per il pagamento dei creditori sociali e che abbia continuato [ LEGGI TUTTO ]