Art. 56 t.u.f.
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Liquidazione coatta amministrativa e legittimazione della Sgr ad agire contro i suoi amministratori per i danni causati ai fondi di investimento gestiti
Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa non comporta l’interruzione di diritto (c.d. “automatica”) dei processi pendenti, stante il mancato rinvio dell’art. 83 TUB all’art. 43, comma 3°, l.f.
L’articolazione delle posizioni giuridiche della SGR, del fondo e dei partecipanti [ LEGGI TUTTO ]