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Art. 64 bis l.d.a.
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6 Maggio 2024

Utilizzazione abusiva di un software e risarcimento del danno

La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del resistente della mancanza di licenza d’uso relativa al software e, quindi, del carattere abusivo dell’utilizzazione di questo.

In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione.

In tema di diritto d’autore, ai sensi dell’art. 158 comma 2 l.d.a. il danno patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di esclusiva può essere liquidato in via forfettaria sulla base del cd. prezzo del consenso, che, in virtù dell’impiego dell’espressione “quanto meno”, rappresenta la soglia minima risarcitoria.

3 Novembre 2022

Il plagio parziale di un programma per elaboratore e la relativa commercializzazione di un software “clone”

La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il “software”, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

L’adattamento e la trasformazione di un programma al fine della sua utilizzazione in una versione più aggiornata costituisce plagio parziale del programma stesso, ai sensi dell’art. 64-bis l.d.a, e non una sua originale rielaborazione né una sua modificazione essenziale all’uso o utile al conseguimento dell’interoperabilità.

4 Novembre 2021

Diritto d’autore: il requisito di originalità di un software, concorrenza sleale e risarcimento del danno

La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

 

29 Marzo 2017

Violazione di diritti d’autore su programmi per elaboratore e misura cautelare della descrizione

Nel caso di violazione di diritti d’autore sui programmi per elaboratore svolta da aziende che duplicano e usano i programmi internamente senza acquisire regolare licenza, non v’è altro modo per il titolare dei diritti di provare in maniera certa la violazione, se non [ LEGGI TUTTO ]

5 Febbraio 2016

“Idee elaborate” e requisiti per la loro proteggibilità con il diritto d’autore

In materia di diritto d’autore, in una zona di confine tra mere idee ed opere in senso proprio si collocano le c.d. “idee elaborate”, intese come [ LEGGI TUTTO ]

30 Luglio 2015

Ambito di protezione di programmi per elaboratore

In relazione alla protezione di programmi per elaboratore, l’art. 64 bis l.d.a. tutela l’autore del software mediante la c.d. riserva di produzione in forma permanente di programmi in natura eseguibile estendendo tale facoltà anche al codice sorgente [ LEGGI TUTTO ]