Art. 72 l.d.a.
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Responsabilità della società per illecita utilizzazione di opere musicali da parte del dipendente e prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Le violazioni delle prescrizioni in tema di diritto d’autore si configurano come illeciti extracontrattuali, ai quali è applicabile la disciplina in tema di responsabilità dei padroni e committenti di cui all’art. 2049 c.c.: in forza di tale disposizione, la presunzione di responsabilità a carico del datore di lavoro presuppone, da un lato, l’esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione, dall’altro un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni svolte, al quale fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione che ha agevolato o reso possibile il fatto dannoso, anche se il dipendente ha operato oltre i limiti delle proprie incombenze e all’insaputa del datore di lavoro, ma pur sempre per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono assegnate, e comunque non per finalità proprie.
Il diritto al risarcimento del danno non può ritenersi prescritto, in forza del decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di prima pubblicazione del video (2011) e la data della diffida (2018). Infatti, mentre in caso di illecito istantaneo, che si esaurisce in un lasso definito di tempo, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, nel caso di illecito permanente, caratterizzato dalla protrazione nel tempo della verificazione dell’evento, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello il cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa.
Risarcimento del danno da abusiva diffusione al pubblico di fonogrammi musicali
Il pagamento dei compensi risultanti da un tariffario per l’utilizzo di fonogrammi è un’obbligazione di valuta su cui non può essere riconosciuta la rivalutazione poichè il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
Per il principio di vicinanza alla prova, è onere del soggetto che avrebbe illecitamente duplicato fonogrammi dimostrare di aver comunicato/diffuso al pubblico i brani musicali traendoli da registrazioni dei fonogrammi lecitamente acquisite, trattandosi di circostanza che rientra nella sua esclusiva disponibilità materiale e giuridica.
Diffondere i brani musicali al pubblico e non pagare i diritti al produttore di fonogrammi integra un illecito diverso e ulteriore rispetto al duplicare illecitamente i fonogrammi, in quanto la legittimità della diffusione non implica altresì il diritto a duplicare i fonogrammi, presupponendo al contrario l’utilizzo di fonogrammi lecitamente acquisiti nel rispetto dei diritti del produttore.
Il risarcimento del danno patrimoniale in forma forfettaria quale prezzo del consenso presuppone sostanzialmente una liquidazione in via equitativa rispetto a cui il parametro offerto dalla convenzione fra SCF ed Asso-Intrattenimento rappresenta un chiaro indice di adeguatezza, essendo stata sottoscritta da un’associazione rappresentativa del settore, ragion per cui quanto in essa previsto può utilmente essere utilizzato al fine di quantificare in via equitativa il prezzo del consenso richiedibile agli utilizzatori. Infatti, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, il soggetto leso può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente chiesto per dare il suo consenso alla duplicazione dei brani musicali a scopo commerciale, e tale prezzo può equitativamente essere desunto dalla convenzione SCF-Asso-Intrattenimento.
Con riferimento al diritto all’immagine ed alla reputazione commerciale di SCF, si ritiene che allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito – come danno conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire. In ordine alla prova di tale danno, la stessa deve sempre essere fornita dal soggetto leso in quanto danno-conseguenza e non danno-evento. Non è dunque sufficiente affermare genericamente l’esistenza di un danno non patrimoniale allegando apoditticamente che tale danno sorgerebbe in automatico dal mancato pagamento dei diritti da parte della convenuta, condotta che lederebbe l’immagine di SCF presso i propri soci e presso gli altri utilizzatori di fonogrammi.
Corrispettivo per l’utilizzazione di fonogrammi nei centri fitness
Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un’impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi il venir meno dell’accordo sul corrispettivo del servizio prestato, in caso di effettivo l’utilizzo di fonogrammi ex art. 72 l.d.a., si applicano gli art. 72, 73 e 73 bis l.d.a, nonché l’art. 1 del DPCM 1.9.1975, il quale [ LEGGI TUTTO ]
L’equo compenso per l’utilizzazione di fonogrammi dopo il termine della licenza
Gli artt. 72, 73 e 73 bis della l.d.a. riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto ad un equo compenso, indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e per il fatto stesso della diffusione di brani musicali nel contesto di un’attività caratterizzata dallo scopo di lucro. Pertanto, [ LEGGI TUTTO ]
Riscossione equo compenso ai produttori di fonogrammi mediante collecting society
In materia di equo compenso riconosciuto ai produttori di fonogrammi, sussiste il diritto di SCF CONSORZIO FONOGRAFICI, in quanto c.d. collecting society che gestisce in Italia oltre il 90% del mercato dei diritti dei produttori fonografici, a riscuotere i diritti a compenso ex artt. 71 septies, 72, 73, 73 bis LDA e ad agire giudizialmente per la sua riscossione.
Legittimazione attiva della Società Consortile Fonografici nel giudizio per l’equo compenso da riproduzione, comunicazione ed utilizzazione non autorizzata di fonogrammi
L’attività della Società Consortile Fonografici (ora S.C.F. Consorzio Fonografici) ha ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all’estero, dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità dei produttori fonografici [ LEGGI TUTTO ]
Cautelare in materia di riproduzione privata di opere protette dal diritto d’autore mediante videoregistrazione da remoto ad opera di terzi
La realizzazione di copia di videogrammi mediante servizio di registrazione da remoto ai fini della riproduzione privata di terzi è comunque assoggettata all’autorizzazione dell’avente diritto in via esclusiva. Infatti, [ LEGGI TUTTO ]
Diritto del produttore fonografico al compenso ex art. 73 l.d.a.
L’art. 73 l.d.a. (l. 22 aprile 1941, n. 633) prevede espressamente in capo al produttore fonografico la titolarità di un diritto al compenso per l’utilizzazione [ LEGGI TUTTO ]
Determinazione dell’equo compenso per la diffusione radiofonica di fonogrammi
Il mancato pagamento del diritto al compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi mediante la diffusione radiofonica spettante al produttore fonografico ai sensi dell’art. 73 l.d.a. non integra [ LEGGI TUTTO ]