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Art. 76 c.p.i.
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19 Giugno 2014

Nullità di brevetto per invenzione e conversione in modello di utilità

La protezione giuridica accordata al modello di utilità, sotto forma di riconoscimento di un diritto di realizzare il prodotto in via esclusiva, è limitata all’idea “nuova” che consente la maggiore comodità [ LEGGI TUTTO ]

29 Maggio 2014

Brevetto e requisito di novità estrinseca e intrinseca

Ove dall’esame combinato di invenzioni anteriori sia ovvia per un tecnico del ramo la soluzione rivendicata in un brevetto, questo è carente di novità intrinseca, non presentando il necessario “scarto inventivo”.
30 Aprile 2014

Brevetto per modello di utilità

Al fine di riconoscere ad un modello di utilità un apprezzabile gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, [ LEGGI TUTTO ]

Brevetto europeo e traduzione italiana

Ai fini della validità del brevetto europeo in Italia non può ritenersi sufficiente il deposito di una qualsiasi traduzione del testo del brevetto che sia semplicemente dichiarata conforme al testo originale, ma sussiste l’onere a carico del richiedente di procedere a depositare una traduzione italiana realmente conforme e corrispondente al testo del brevetto concesso a livello europeo: l’art. 57, infatti, [ LEGGI TUTTO ]

15 Luglio 2013

Nullità del brevetto ottenuto da un soggetto diverso dall’avente diritto

Qualora l’avente diritto non abbia svolto l’azione di rivendica di brevetto prevista dall’art. 118 c.p.i., l’azione di nullità ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. d) c.p.i. può essere svolta da chiunque vi abbia interesse, a condizione che l’attore indichi chiaramente quale sia il soggetto avente diritto alla registrazione dei brevetti.

15 Luglio 2013

Predivulgazione di brevetti, nullità e quantificazione dei danni

L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.