Art. 82 c.p.i.
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La tutela dei beni immateriali tra corpus mysticum e mechanicum e numerus clausus
I beni immateriali giuridicamente rilevanti sono solo quelli previsti dall’ordinamento, costituendo essi quindi un numero chiuso [sulla scorta del presente principio di diritto il Tribunale, reputando che il cd. “documento unico di valutazione dei rischi” o “Duvri” di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 non sia riconducibile, come tale, tra i beni immateriali contemplati dal c.p.i., ha rigettato le domande dell’attrice, la quale aveva lamentato l’illecito utilizzo, da parte della convenuta, del cd. “corpus mysticum” del proprio Duvri].
Modelli di utilità: novità e predivulgazioni su internet.
Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un’idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d’impiego. Caratteristica giuridica del modello di utilità è, infatti, (anche) la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente; pertanto, il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado “minore” di novità, migliorano l’attuazione del “già noto”, conferendo un’utilità nuova ed ulteriore.
Il modello di utilità, quindi, richiedendo, come detto, un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un’utilità nuova ed ulteriore. Ne consegue che, al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica. Sussiste, quindi, il requisito dell’attività inventiva in capo ad un brevetto quando il problema risolto dal medesimo non era in alcun modo menzionato nei documenti della tecnica anteriore, cosicché non vi è nulla nella “prior art” che possa portare la persona esperta del ramo a pensare a tale problema e, quindi, alla sua soluzione.
Un’invenzione è considerata nuova, a norma dell’art. 46 c.p.i., ogni qualvolta non è compresa nello stato della tecnica, con ciò intendendosi l’insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto.
Tra i fatti idonei a far venir meno il requisito della novità si suole distinguere tra pre-divulgazioni, ovvero comunicazioni dell’invenzione a terzi da parte dello stesso inventore prima del deposito della domanda di brevetto, e anteriorità, costituite da tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo prima della domanda di brevetto. Le informazioni divulgate su internet o in banche dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata. Il Test per stabilire se un documento internet forma parte dello stato della tecnica prevede che, se prima della data di deposito o di priorità, un documento salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere accesso diretto e non ambiguo al documento.
Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato come stato della tecnica reso disponibile al pubblico. Invece, se una delle condizioni non è soddisfatta, il suddetto test non permette di concludere se il documento in questione è stato reso disponibile al pubblico oppure no.
La pubblicazione del documento in un forum di discussione è, del resto, assimilabile ai post sul blog e costituisce condivisione sufficiente per appartenere allo stato della tecnica.
Sufficiente descrizione del brevetto per modello di utilità relativo a macchinari di stampa
Il brevetto relativo ad un modello di utilità è atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli, consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Rilevano, pertanto, ai fini della disciplina, le disposizioni poste nella Sezione V del Capo II del Codice di proprietà industriale, e, tra queste, l’art. 86 c.p.i. che opera per i modelli di utilità il rinvio alle disposizioni contenute nella sezione IV del Capo II, in ordine ai requisiti di validità del brevetto (tra gli altri, agli artt. 46 c.p.i. “Novità”, 48 c.p.i. “Attività inventiva”, 51 c.p.i. “Sufficiente descrizione”). In particolare, il requisito della sufficiente descrizione previsto dall’art. 51 c.p.i. può ritenersi ricorrente allorché sia possibile riprodurre l’invenzione sulla base degli insegnamenti presenti nella descrizione senza l’impiego di alcuno sforzo creativo da parte dell’esperto del ramo.
Brevetti: novità, altezza inventiva e conversione in modello di utilità
In materia di brevetti, al fine di distruggere la novità dell’invenzione deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o [ LEGGI TUTTO ]
Brevetto per modello di utilità e contraffazione per equivalenti
Sebbene l’ambito di rilevanza delle ipotesi di contraffazione per equivalenti di modelli di utilità debba ritenersi più circoscritto rispetto a quello delle ipotesi di contraffazione di brevetti per invenzione, il richiamo a un medesimo concetto innovativo eseguito dall’art. 82, comma 3 c.p.i. comporta necessariamente che [ LEGGI TUTTO ]
Risarcimento del danno per illecito industriale: retroversione degli utili e criterio dello royalties presunte
L’art.125, III comma, c.p.i. introduce una forma di conseguenza economica dell’illecito, limitata al campo della proprietà industriale, per cui il risarcimento può andare oltre il semplice lucro cessante, ponendosi in una prospettiva non strettamente indennitaria bensì [ LEGGI TUTTO ]
Nullità di brevetto per invenzione e conversione in modello di utilità
La protezione giuridica accordata al modello di utilità, sotto forma di riconoscimento di un diritto di realizzare il prodotto in via esclusiva, è limitata all’idea “nuova” che consente la maggiore comodità [ LEGGI TUTTO ]
Modello di utilità e nullità rilevabile d’ufficio
E’ preclusa al giudice la possibilità di sollevare d’ufficio ragioni di nullità di un titolo di proprietà industriale per motivi diversi e ulteriori da quelli che la parte interessata ha selezionato, in tal modo implicitamente riconoscendo la validità del titolo di proprietà industriale per i profili non contestati. Tale regola [ LEGGI TUTTO ]