Art. 88 l.d.a.
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Diritti autorali del fotografo e fotografie pubblicate sui social networks
L’interesse pubblico alla pubblicazione su testate giornalistiche limita i diritti esclusivi dell’autore della fotografia, che non può opporsi alla sua riproduzione e diffusione, ma ha diritto ad un equo compenso; conseguentemente, la testata giornalistica che intenda pubblicare una fotografia ritraente un personaggio di attualità deve chiedere preventiva autorizzazione al suo autore, ove noto.
Non giova la presunzione di titolarità dei diritti autorali connessi alla pubblicazione del contenuto digitale in capo al titolare del profilo social, se la pubblicazione è avvenuta ab origine sul profilo FB di terzi e non dell’autore della fotografia.
La mala fede non è equiparabile a negligenza e denota un atteggiamento psicologico intenzionalmente malevolo. Pertanto, non può dirsi avvenuto in mala fede il download di fotografia apparsa su profilo FB di soggetti terzi senza digital watermarks, se non dimostrando che all’epoca della pubblicazione il riproduttore già conosceva che altri era l’autore della fotografia, con onere della prova a carico di quest’ultimo.
Non può avere rilievo, ai fini della prova della mala fede del riproduttore ai sensi dell’art. 90 cit., che la parte, scaricando il contenuto IP apparso su profilo social di terzi, non abbia richiesto previamente l’autorizzazione del titolare del profilo; né l’eventuale accettazione del rischio di ledere i diritti di terzi (in ipotesi il titolare del profilo FB) equivale a male fede nei confronti dell’autore della fotografia.
Nulla provano sulla malafede del riproduttore gli eventuali accordi che la parte abbia successivamente raggiunto con le altre testate giornalistiche che, parimenti, pubblicarono la fotografia senza il suo consenso.
Violazione del diritto d’autore: onere della prova
L’art. 158 l.d.a. rappresenta, secondo dominante orientamento giurisprudenziale, una specificazione dell’art. 2043 c.c., con conseguente applicazione delle medesime regole probatorie previste in materia di responsabilità extracontrattuale e, in particolare, la dimostrazione della sussistenza dei presupposti soggettivi del diritto d’autore stesso, ossia della presenza di una situazione soggettiva protetta in base alla legge sul diritto d’autore, del fatto illecito, del danno conseguenza e del nesso di causalità.
Sebbene la giurisprudenza talvolta reputi sufficiente una prova per presunzioni della sussistenza degli elementi integranti l’illecito in questione, giungendo anche a configurare un danno in re ipsa ogni qualvolta sia violato il diritto d’autore, in ogni caso, è indispensabile la prova certa del fatto illecito generatore del danno, il cui onus (probandi appunto) incombe evidentemente sul danneggiato.
E’ inammissibile l’istanza di esibizione documentale dei libri contabili avanzata dall’attrice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., in quanto, in difetto di idonee allegazioni, in fatto, circa l’esistenza del denunciato illecito, nonché della assoluta indispensabilità dell’incombente istruttorio de quo, il relativo ordine, ove disposto, avrebbe finalità meramente esplorative e sostanzialmente sostitutive dell’onere assertivo e probatorio incombente sulla parte istante.
Perchè l’art. 2055 c.c. possa trovare concreta applicazione in un ambito così specifico qual è quello del diritto d’autore e delle sue peculiari violazioni, con conseguente estensione della responsabilità anche a soggetti diversi da chi ha materialmente compiuto la condotta illecita, occorre, in ogni caso, un “contributo rilevante all’illecito”. Inoltre, sempre in applicazione dei generali principi in tema di responsabilità aquiliana, occorre la prova dell’elemento soggettivo, in termini di dolo o di colpa.
La prova dell’elemento soggettivo in termini di dolo o colpa, indispensabile ai fini dell’applicazione dell’art. 158 l.d.a., è stata positivamente ravvisata dalla giurisprudenza ogni qualvolta sia violato lo standard di diligenza richiesto allo specifico operatore del settore.
Tutela della semplice fotografia
Ricevono protezione quali oggetto di diritti connessi al diritto d’autore ex artt. 87 e ss. L. n. 633/1941, le fotografie prive di particolare carattere creativo, ma costituenti espressione della competenza tecnica e della professionalità dell’autore, nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto riprodotto, senza assurgere ad originale interpretazione personale del fotografo.
E’ stata riconosciuta l’applicabilità della tutela prevista per le fotografie semplici, ad esempio, alle immagini relative ad esibizioni musicali, alle fotografie di luoghi, monumenti e opere d’arte, alle mere riproduzioni di avvenimenti e personaggi sportivi.
Tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche e violazione dei diritti morali del fotografo
La disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente tre ipotesi: 1) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art. 2 n. 7 L.D.A. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.; 2) le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt.87 e ss. L.D.A., come tipici diritti connessi; 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.D.A.
Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.
Anche l’autore delle fotografie non creative gode di un diritto morale connesso o, quantomeno, un diritto alla paternità in considerazione del generale diritto di ogni individuo alla paternità delle proprie azioni, nonché in considerazione della tutela prevista per il fotografo dagli artt. 87 e segg. LDA. In particolare, l’importanza che emerge dall’art. 90, co. 1, LDA, della presenza sulla foto del nome dell’autore, nonché la necessità, prevista dall’art. 91 LDA, dell’indicazione del nome dell’autore, se risulta sulla foto riprodotta, in caso di riproduzioni fotografiche in antologie per uso scolastico o, comunque, per uso scientifico e didattico e l’analoga previsione contenuta nell’at.98 LDA in caso di ritratto fotografico, consentono di ritenere la rilevanza giuridica del diritto alla paternità anche nel caso dell’autore di fotografie non creative.
Il diritto di rivendicare la paternità dell’opera consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato.
L’inadempimento contrattuale nel contratto di testimonial
La causa del contratto di testimonial consiste nell’acquisire il diritto di immagine e di sfruttare la notorietà e la celebrità raggiunta da un personaggio pubblico tramite la sua attività professionale al fine di promuovere il brand del committente verso il pagamento di un corrispettivo economico. Coerente con le finalità di tale contratto deve ritenersi il fatto che [ LEGGI TUTTO ]
Opera fotografica su commissione: cessione dei diritti e titolarità
Con riferimento alla valutazione della titolarità e dell’ampiezza dei diritti di utilizzazione economica, nel caso di fotografie semplici ai sensi dell’art. 88, terzo comma l.a. la previsione di una cessione dei diritti di utilizzazione economica appare esplicitamente stabilita dalla legge, mentre in relazione alla natura di opere secondo la protezione accordata dall’art. 2, n. 7, l.a., analoga cessione va verificata sulla base delle risultanze concernenti l’effettiva stipulazione di un [ LEGGI TUTTO ]
La tutela della semplice fotografia e tutela autorale: il carattere creativo; diritti morali e patrimoniali
Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore, sulla stessa potranno essere vantati solo i diritti connessi ex art. 87 ss. l.d.a.. La capacità professionale del fotografo o l’alta qualità tecnica di [ LEGGI TUTTO ]
Pubblicazione di fotografie senza autorizzazione e criteri di quantificazione del danno
La mera produzione del proprio archivio fotografico non è di per sé sufficiente a dar prova della titolarità delle foto in questione, ove tale produzione non sia accompagnata da ulteriori documenti che provino l’esistenza di un [ LEGGI TUTTO ]
Abusiva riproduzione di fotografie non artistiche in un sito internet concorrente
In tema di fotografie non artistiche, la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall’art. 90 LDA (nome del committente ed anno di produzione) comporta il venire meno del carattere abusivo della riproduzione solo quando non sia ravvisabile la mala fede in capo all’autore della violazione. Inoltre, la [ LEGGI TUTTO ]
Ripubblicazione online di fotografie realizzate su commissione
In presenza di fotografie realizzate su commissione e destinate dalla pubblicazione su una rivista, i diritti sulle stesse devono ritenersi ceduti alla committente, sia pure entro il perimetro di detta finalità, che, in mancanza di specifica limitazione a favore della sola versione cartacea [ LEGGI TUTTO ]