Art. 96 l.fall.
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Azione di responsabilità degli amministratori e chiamata in causa di terzi
In tema di responsabilità civile costituisce principio generale l’estensione della domanda svolta contro il convenuto nei confronti del terzo, che il convenuto abbia chiamato in corresponsabilità.
Tale principio tuttavia non opera laddove l’attore abbia esplicitamente dichiarato che non intende estendere la domanda nonché qualora in sede di formazione dello stato passivo il credito sia stato ammesso dal giudice delegato.
Le spese per operazioni esorbitanti dall’oggetto sociale non comportano responsabilità verso la società se imputate a saldo di crediti degli amministratori
L’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro con la società non osta al riconoscimento della qualifica di co-amministratore di fatto in presenza dei presupposti di esercizio continuativo, sistematico e in autonomia delle funzioni [ LEGGI TUTTO ]