Art. 99 c.p.i.
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Controversia in materia di concorrenza sleale per imitazione servile
L’imitazione servile concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, idonee a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.
L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Inoltre, non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto.
La fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non fruisca della tutela brevettuale), costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche non essenziali alla relativa funzione.
Risponde in proprio, in concorso con la società concorrente, il terzo interposto che, pur non avendo i necessari requisiti soggettivi, non essendo concorrente del danneggiato, ha agito in collegamento con un concorrente del danneggiato. Il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre mancando siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell’art 2043 c.c. dell’attività perpetrata dalla società.
Know how e concorrenza sleale da parte di un ex dipendente: perimetro applicativo degli istituti e risarcibilità del danno
La concorrenza può dirsi illecita quando la natura stessa dei mezzi utilizzati al fine di compiere i predetti atti sia contraria alla correttezza professionale, e dunque idonea a danneggiare le aziende altrui: in tal senso, costituisce concorrenza sleale il fatto di porre in essere un’attività lesiva, volta ad appropriarsi in maniera illegittima dello spazio di mercato o della clientela delle imprese concorrenti. L’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. si discosta da quelle dei nn. 1 e 2, giacché questa è configurabile in maniera indipendente rispetto al riscontro della confondibilità, oggettiva e soggettiva, dei prodotti concorrenti: tale considerazione estende il campo applicativo della norma in questione ad ogni condotta che si riveli contraria ai principi di correttezza professionale, e dunque idonea a provocare, nel concreto, danni di rilievo al concorrente sul mercato. È dunque richiesto che vi sia prova, in concreto, dell’idoneità degli atti a comportare, per il concorrente, un determinato pregiudizio, tenuto conto che il n. 3 non prevede specifici atti di concorrenza sleale, ma si estende a qualsiasi condotta volta a minare i principi della concorrenza professionale e dunque idonea a danneggiare l’altrui azienda. A ciò consegue che la norma deve essere intesa in senso ampio, giacché il legislatore non ha voluto configurare in maniera restrittiva il concetto di correttezza professionale, laddove il comportamento illecito a cui si fa riferimento è dato dall’insieme di azioni, e, in generale, dalla “manovra” operata per danneggiare il concorrente.
Efficacia cross-border dell’ordine di inibitoria emanato dal giudice di un altro stato-membro; responsabilità di società consorella per illecita violazione di segreti industriali; l’efficacia temporale del provvedimento interdittivo
L’ordine d’inibitoria stabilito nella sentenza di un giudice di un altro Stato membro dell’Unione Europea (Germania) non è dotato in sé di efficacia extraterritoriale rispetto ai fatti illeciti commessi in Italia. Infatti, il principio della territorialità degli effetti delle privative su diritti immateriali non titolati, quale riserva di sovranità dello Stato (com’è noto progressivamente erosa dalla disciplina sovranazionale sostanziale e processuale in materia di Marchio Comunitario -Reg. (CE) n. 207/2009- e di Modello Comunitario -Reg. (CE) n.6/2002- e, a breve, in materia di Brevetto Unico Europeo) sembra doversi ancora applicare in materia di segreti, per la quale una giurisdizione e un diritto sostanziale uniformi non esistono nello spazio europeo. Dunque ad oggi, ad esclusione dell’ipotesi del marchio comunitario e del modello comunitario, perché una sentenza di uno Stato Membro abbia efficacia extraterritoriale, il giudice che l’ha pronunciata deve essersi posto la questione della giurisdizione su fatti avvenuti fuori dal proprio Stato di appartenenza (e conseguentemente avere individuato i criteri di collegamento per radicare la propria giurisdizione anche per fatti fuori dal territorio nazionale). Questa interpretazione appare sorretta proprio dal nuovo dettato di cui all’art. 45 del Reg. (CE) n. 1215/2012, secondo il quale l’autorità dello Stato richiesto “è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza”. Tuttavia, l’impossibilità di un nuovo riesame della questione sulla giurisdizione da parte del giudice ad quem (salvo le eccezioni di cui agli art. 34 e 35 del precedente Reg. (CE) n. 44/2001 corrispondenti all’art. 44 del nuovo Regolamento) opera sul presupposto che un controllo sulla giurisdizione sia stato compiuto dal giudice a quo, ossia dall’autorità che ha emesso il provvedimento dotato di efficacia transfrontaliera.
Cosicché, nell’ipotesi di marchio comunitario (secondo gli artt. 97 e 98 del Reg. (CE) 207/2009) e di modello comunitario (secondo gli artt. 82 e 83 del Reg. (CE) 6/2002) se la giurisdizione è fondata sul criterio di collegamento del forum rei, l’inibitoria deve ritenersi cross-border (art. 98 comma 1 del Reg. (CE) 207/2009; art. 83 comma 1 del Reg. (CE) 6/2002), mentre nel caso di giurisdizione fondata sul forum commissi delicti, essa è limitata al territorio dello Stato-Membro in cui il Tribunale ha sede (art. 98 comma 2 del Reg. (CE) 207/2009; art. 83 comma 2 del Reg. (CE) 6/2002). Negli altri casi, ivi inclusi i segreti industriali, la pronuncia- qualunque sia il criterio di giurisdizione applicato per avere efficacia transfrontaliera deve essere in ogni caso esplicitamente tale.
Secondo indirizzo pacifico, comunitario e nazionale gli effetti del giudicato vanno riguardati in base alle norme dello Stato d’origine (e dunque dell’ordinamento interno al quale appartiene il giudice a quo che ha adottato la sentenza) e non alle regole del giudizio dettate dell’ordinamento interno del giudice che deve recepirlo (ad quem).
Ai sensi dell’art. 2359 c.c., comma 1, numero 3 c.c. e secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza anche comunitaria in materia Antitrust, va ritenuta responsabile una società consorella, che pur non detenendo quote nel capitale sociale di quella che ha posto in essere l’illecito, eserciti comunque un’influenza determinante su di essa in virtù di vincoli economici e giuridici quali, appunto, la sussistenza di vincoli contrattuali .
Quanto all’efficacia temporale del provvedimento interdittivo, occorre tenere in conto del principio di proporzionalità che le misure dirette a tutelare i segreti debbono rispettare. E ciò in particolare alla luce degli interessi dei terzi operatori e dell’impatto che l’interdetto può cagionare a enti sanitarie, pubbliche o private, a fronte dell’art. 124, comma 6 bis, c.p.i. e del bilanciamento degli interessi in conflitto, da operare secondo la regola del “case by case”. La pendenza invero di rapporti contrattuali della parte interdetta con soggetti terzi e in particolare con strutture ospedaliere non può essere ostativa all’adozione del provvedimento inibitorio, ma solo alla sua modulazione temporale, mediante la concessione del c.d. “grace period” diversamente modulato a seconda delle specifiche condotte, salvaguardando la sola prosecuzione delle forniture già in corso con pubbliche amministrazioni o comunque presidi ospedalieri.
L’inapplicabilità degli art. 98 e 99 CPI non implica l’automatica liceità delle condotte
Anche laddove non siano applicabili gli artt. 98 e 99 CPI, la consapevole acquisizione di informazioni tecniche di valore commerciale, non segrete ma riservate, per il tramite di persona contrattualmente obbligata a non divulgarle, costituisce comportamento contrario ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, dal momento che consente all’impresa “acquirente” di entrare nel mercato in tempi più brevi e a costi più bassi di quelli che occorrerebbero, se fosse necessario procedere a studi e ricerche autonome.
Violazione del patto di non concorrenza e sfruttamento indebito dei segreti commerciali
La liceità della cessione del know how consistente in un metodo per la sverniciatura del legno
Il know how, definito dalla legge sul franchising come un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato, è tutelato laddove sussista un certo grado di segretezza ed innovatività, pur senza pretendere i più rigorosi requisiti di cui agli artt. 98 e 99 CPI.
Decadenza di marchio per sopravvenuta ingannevolezza
Allorché la ragione sociale e il marchio di una impresa siano decisi dall’impresa controllante, quest’ultima non può successivamente muovere una censura di contraffazione solo per il fatto della successiva separazione societaria, non potendo un evento successivo incidere sulla validità del marchio originario. Può invece essere fondata una domanda di decadenza per l’indebito utilizzo tale da ingannare il pubblico, fra l’altro, circa la reale provenienza dei servizi offerti, se ne sussistono i presupposti.
Qualificazione della domanda ai fini della competenza delle Sezioni Specializzate e sfruttamento di beni immateriali
Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996). Gli elementi a cui occorre fare riferimento nel determinare la sussistenza o meno della competenza funzionale sono il petitum e la causa petendi della domanda oggetto di causa così come formulata [ LEGGI TUTTO ]
Configura una condotta anti concorrenziale e contraria alla buona fede l’utilizzo di disegni tecnici e la diffusione di informazioni e documenti ottenuti nel corso di un rapporto di fornitura tra le parti
La sussistenza di un rapporto di fornitura riconduce ad un alveo di normale e fisiologica riservatezza rispetto alle informazioni e documenti scambiati tra le parti per ciò che attiene allo svolgimento di tale rapporto contrattuale, risultando di per se stessa contraria alla buona fede ed alla correttezza contrattuale ogni attività di diffusione a terzi di tali informazioni. [ LEGGI TUTTO ]
Le invenzioni dei dipendenti e la tutela dei segreti industriali
Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore di lavoro, che ha messo a disposizione le risorse, umane e tecniche, necessarie per svolgere l’attività inventiva.