Art. 115 l.d.a.
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Diritto d’autore: protezione del contenuto intellettuale veicolato dall’artista attraverso la sua opera
L’ordinamento tutela l’opera in quanto forma e rappresentazione, percepibile ai sensi, di un’idea, di un sentimento o sensazione, di un fatto o altro di immateriale, in qualsiasi modo si manifesti. Si suole distinguere, soprattutto nell’ambito di alcune tipologie di opere (ad esempio quelle di espressione scritta o verbale) tra forma esterna, forma interna e contenuto. La forma esterna è la modalità in cui si manifesta l’opera ed attraverso cui l’artista esprime in maniera percepibile la sua creatività; essa, dunque, è l’oggetto principale della tutela apprestata dalla legge sul diritto d’autore. La forma interna, invece, coincide con la struttura, lo schema, il format di un’opera: nelle opere letterarie, ad esempio, la struttura interna corrisponde alla trama, costituita dall’intreccio di una serie di vicende e personaggi che l’artista correla. Anche la forma interna, secondo un risalente ma ancora prevalente orientamento dottrinale e giuresprudenziale, viene tutelata dall’ordinamento, purché si manifesti in una modalità creativa, espressione dell’ingegno dell’artista. Secondo la pacifica e risalente interpretazione tanto dottrinale quanto giuresprudenziale, il diritto d’autore non estende protezione al contenuto intellettuale dell’opera, corrispondente all’idea, alla sensazione, al sentimento ed al messaggio che l’artista vuole veicolare mediante l’opera. Tali entità, appartengono all’intera comunità e di essi l’artista non può appropriarsene, ma solo farsene interprete attraverso la sua arte, che prende una forma che si manifesta verso l’esterno in maniera completa ed elaborata (forma esterna) ovvero in una forma programmatica (forma interna). [ nel caso di specie il tribunale rigetta con ordinanza la pretesa attorea di tutelare non tanto l’opera dell’ingegno in se, quanto le intuizioni e le idee che l’artista, pur con originalità, ha espresso nella sua esperienza artistica.]
L’applicazione del prezzo del consenso per la liquidazione in via forfettaria del danno derivante da inadempimento contrattuale con conseguente violazione dei diritti d’autore
In giurisprudenza è diffuso il riferimento al c.d. prezzo del consenso in relazione al corrispettivo che potrebbe essere richiesto dal titolare del diritto per l’utilizzazione dell’opera (cfr. C. Appello Milano 7.6.2012, C. Appello Milano 24.11.2010, Tribunale Roma 22.4.2008, Tribunale Milano 8.7.2009). Sulla base di tale principio, alla luce della domanda di risarcimento del danno in via forfettaria formulata dalla parte attrice, è equo determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento in misura pari all’importo in precedenza percepito dallo stesso autore per la cessione dei propri diritti alla convenuta, oltre rivalutazione e interessi.
Non risulta doverosa l’applicazione di una maggiorazione alla royalty ricavabile dall’analisi di mercato, per il fatto che il contraffattore non assume gli stessi costi e rischi di un legittimo licenziatario. Non vi sono, infatti, nel nostro ordinamento, specifici riferimenti normativi da cui dedurre la doverosità della maggiorazione della royalty media di settore, considerato che l’art. 125, comma 2, CPI, cui è raffrontabile l’art. 158 L. 633/41, si limita a dettare una regola di semplificazione della valutazione equitativa per le ipotesi in cui sia difficile determinare l’importo effettivo del danno.
(Nel caso di specie l’attrice, l’erede universale del regista di un’opera teatrale, ha chiesto che l’entità del danno venisse determinata in via equitativa alla luce dell’intervenuta perdita di chance in relazione all’importo che avrebbe potuto percepire se la convenuta non avesse violato i propri obblighi contrattuali).
Pubblicazione di opere letterarie contenenti riproduzioni fotografiche, non autorizzate, lesive del diritto d’autore spettante agli eredi dell’artista
I diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore (e al cessionario del medesimo) si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell’opera, purché sia tale da consentire di coglierla nella sua individualità quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte di un determinato autore.
Illegittimità della registrazione come marchio di nome notorio da parte di uno dei coeredi
Deve considerarsi nulla la registrazione del marchio di un nome notorio ad esclusivo vantaggio di uno solo dei coeredi senza il consenso degli altri aventi diritto, secondo le regole della comunione ordinaria ex art. 1105 c.c.