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Art. 125 c.p.i.
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15 Luglio 2013

Predivulgazione di brevetti, nullità e quantificazione dei danni

L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.

9 Maggio 2013

Contraffazione di marchio per capi di abbigliamento e metodi di quantificazione del risarcimento del danno

Per l’individuazione del lucro cessante in relazione a fattispecie di commercializzazione di capi d’abbigliamento riportanti marchi oggetto di contraffazione, il criterio di calcolo basato sul numero dei capi di abbigliamento sequestrati presso le sedi dei convenuti, non appare corretto perché tali capi, non essendo stati commercializzati, non possono aver prodotto danno nei confronti dell’attrice.  

7 Maggio 2013

Tutela cautelare di mero accertamento (negativo) in materia di diritti di proprietà industriale

Il riconoscimento dell’ammissibilità di una tutela cautelare di mero accertamento in materia di diritti di proprietà industriale corrisponde a interessi meritevoli di tutela, poiché consente all’imprenditore che, pur ritenendosi nel giusto, tema ragionevolmente di subire accuse di contraffazione di privative industriali da parte dei propri competitori, la possibilità di provocare immediatamente il contraddittorio sul punto, anziché attendere passivamente le iniziative avversarie. [ LEGGI TUTTO ]