Art. 129 c.p.p.
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Condizione sospensiva legata ad esito di giudizio penale
Una condizione apposta ad un contratto, la quale sia legata all’esito (positivo per gli imputati) di un giudizio penale che si conclude per l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione ex art. 129 c.p.c., si dovrà considerare avverata, là dove il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza, se preclude in sede penale [ LEGGI TUTTO ]