Art. 132 c.p.i.
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Provvedimenti cautelari di natura anticipatoria e omessa instaurazione del procedimento di merito
In conformità alla formulazione dell’art. 132, comma 4, c.p.i. la mancata instaurazione del giudizio di merito non determina la caducazione dei provvedimenti cautelari di natura anticipatoria che assumono dunque carattere di stabilità.
In forza del combinato disposto dell’art. 187, comma 1, c.p.c. e dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c.
Effetti dell’istanza di correzione del brevetto sulla concessione di provvedimenti cautelari ed onere di prova del titolare di modello non registrato
Ai sensi dell’art. 132, c. 1, c.p.i. i provvedimenti cautelari possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché [ LEGGI TUTTO ]
Questioni processualistiche in tema di ricorso per descrizione e sequestro
La richiesta di inibitoria ex art. 131 c.p.i., ove non formulata nel ricorso introduttivo del giudizio cautelare ai sensi degli artt. 129-130 c.p.i., non può essere avanzata [ LEGGI TUTTO ]
Contraffazione di marchio via Internet e concessione di rimedi cautelari inaudita altera parte
Le particolari ed invasive modalità nelle quali si integra la condotta – via internet – consentono una notevole e rapida penetrazione presso il mercato dei marchi contraffattori, integrando quindi [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso per descrizione ex art. 129 c.p.i. ante causam e presunzioni
A tutela dell’interesse alla riservatezza e del diritto di difesa della parte resistente, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare il requisito del fumus boni iuris per la concessione delle misure cautelari regolate dal c.p.i., le quali, pertanto, non possono assumere carattere esplorativo.