Art. 136 l.d.a.
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Risoluzione del contratto di rappresentazione di un’opera teatrale e risarcimento danni
Nell’ambito dei contratti di rappresentazione, disciplinati dagli artt. 136 e ss. LdA, non è necessario che l’opera della quale vengono concessi in licenza i diritti di rappresentazione sia già stata creata dall’autore al momento della sottoscrizione del contratto, potendo essere validamente ceduti anche i diritti di rappresentazione di un’opera da creare successivamente. Questo è quanto emerge chiaramente anche dall’art. 137 LdA, il quale pone tra le obbligazioni a carico dell’autore quella di consegnare il testo dell’opera che non sia stata già pubblicata. Da tale disposizione, si ricava altresì che la creazione dell’opera teatrale da rappresentare a cura del concessionario dei diritti non va trattata alla stregua della vendita di cosa futura, rispetto alla quale il contratto è nullo in caso di sua (successiva) mancata venuta ad esistenza (art. 1472 c.c.), quanto piuttosto che la creazione e la consegna del testo dell’opera medesima si configurino quali obbligazioni a carico dell’autore.
Violazione del diritto d’autore in relazione a coreografie
L’opera coreografica, purché dotata delle caratteristiche di creatività ed originalità, costituisce opera dell’ingegno protetta dalla legge sul diritto d’autore. Il fatto che l’autrice della coreografia di un’opera lirica trasmessa in un programma televisivo non sia stata minimamente citata come autrice della stessa integra la violazione del diritto morale d’autore che, come è noto, si articola anche nel diritto alla paternità dell’opera, cioè nel diritto dell’autore di presentarsi come tale agli occhi del pubblico. [ LEGGI TUTTO ]