Art. 146 l. fall
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Responsabilità dell’amministratore unico di srl per violazione dell’obbligo di corretta e veritiera esposizione nel bilancio dei dati concernenti la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Quantificazione del danno arrecato al patrimonio sociale.
Sugli amministratori grava un obbligo di corretta e veritiera esposizione nel bilancio dei dati concernenti la situazione patrimoniale e finanziaria della società che, ove violato, può integrare la responsabilità dell’organo amministrativo (nella specie, il Tribunale ha ritenuto responsabile un amministratore di srl per non aver correttamente esposto la situazione patrimoniale della società e per aver, in forza di ciò, proseguito l’attività sociale in epoca successiva all’integrale perdita del capitale). [ LEGGI TUTTO ]
Relazione del curatore fallimentare e prova del periculum del sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore delegato di S.r.l. fallita
L’efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti: mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, [ LEGGI TUTTO ]
Illeciti nella gestione societaria e azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori (di diritto e di fatto)
Sono responsabili del danno arrecato alla società dichiarata fallita i soggetti – amministratori di diritto o di fatto – che abbiano finalizzato l’intera attività della società alla esecuzione di una programma criminoso di gestione di affari (nel caso di specie, in sistematica violazione della disciplina fiscale vigente).
Omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e fallimento della società
La totale assenza di contabilità sociale o la tenuta della stessa in modo sommario giustifica l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge idonei a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per danno al patrimonio sociale
Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.
I termini di prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. cominciano a decorrere solo dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale della società si è verificata e, al contempo, diviene conoscibile da parte dei creditori e dei terzi.
Azione di responsabilità esperita dal curatore fallimentare nei confronti di amministratori di s.r.l. fallita
Sebbene in seguito alla riforma societaria del 2003 l’art. 2476 c.c. non contenga alcun richiamo agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di responsabilità di amministratori di s.p.a., resta ferma la legittimazione del curatore di s.r.l. fallita all’esercizio delle predette azioni ai sensi dell’art. 146 l.f., in quanto per tale disposizione [ LEGGI TUTTO ]
Natura del danno prodotto dal pagamento preferenziale e azioni esercitabili
Il danno prodotto dal pagamento preferenziale non puó considerarsi di natura patrimoniale, ma è invece inferto alla par condicio creditorum, atteso che il creditore soddisfatto dal pagamento revocabile ha ricevuto tutto quanto allo stesso dovuto, mentre ogni altro creditore di pari grado ha ricevuto un pagamento sottoposto alla falcidia fallimentare, con conseguente sottrazione alla disponibilità degli altri creditori di un valore pari alla differenza tra quanto il creditore preferito ha ricevuto in pagamento dal fallito e quanto avrebbe ricevuto se, non essendo stato pagato dal fallito, fosse stato pagato in moneta fallimentare. [ LEGGI TUTTO ]
Domanda di accertamento negativo della responsabilità dei sindaci di società fallita: competenza territoriale
Azione di responsabilità del curatore nei confronti dell’amministratore di s.r.l.
Anche dopo la riforma societaria il curatore di una s.r.l. è legittimato ad esercitare l’azione di responsabilità della società e dei creditori sociali nei confronti dell’amministratore.