Art. 156 l.d.a.
38 risultati
Il fumus bonis iuris e la prova della titolarità dei diritti connessi al diritto d’autore
Nell’ambito di un procedimento cautelare, promosso per la tutela dei diritti di un produttore fonografico, la prova principale dell’esistenza del fumus bonis iuris, con riferimento alla qualifica di “produttore titolare dei fonogrammi”, ossia alla titolarità dei diritti connessi, può consistere nell’indicazione, riportata sulla copertina del CD, del nome della società produttrice dell’album, elemento valevole come presunzione semplice, ex art. 99-bis l.d.a., che può essere superata soltanto da prova contraria.
L’ammissibilità dell’inibitoria diretta agli Internet Service Provider esenti da colpa per le violazioni tramite rete Internet del diritto d’autore
Stante l’ammissibilità dell’estensione del provvedimento inibitorio c.d. puro a soggetti esenti dall’elemento soggettivo della colpa e del dolo, requisito prescritto per la sola tutela risarcitoria, i mère conduit, in qualità di intermediari ai sensi dell’art. 156 l.d.a., possono essere destinatari del provvedimento inibitorio, senza che vi sia contraddizione tra l’irresponsabilità degli stessi e l’essere soggetti passivi del provvedimento interdittivo.
Non sussiste alcun litisconsorzio necessario passivo tra i soggetti che sono ritenuti a vario titolo co-autori della condotta lesiva, pertanto, pur in assenza della citazione dell’autore principale dell’illecito, il soggetto leso può ottenere una pronuncia contro tutti i soggetti le cui condotte, con diversi contributi, si sono inserite nella condotta lesiva, pur se ogni frazione, in sé considerata, non è idonea a integrare una violazione del diritto d’autore.
Per la concessione di un’inibitoria nei confronti di un Internet Service Provider non è necessario un rapporto contrattuale tra lo stesso, destinatario del provvedimento, e l’autore della violazione, né che vi sia la prova, da parte dei titolari del diritto d’autore, che alcuni abbonati del fornitore consultino effettivamente i materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l’accordo del titolare dei diritti.
Uso non autorizzato di opera fotografica per finalità editoriali
La fotografia gode della tutela del diritto d’autore quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della legge n. 633/1941 quando presenta carattere creativo, presupposto che sussiste quando – indipendentemente dal “valore artistico” – la fotografia abbia un’impronta personale anche di gradiente minimo e non si limiti a riprodurre sic et simpliciter la realtà, nel senso che il fotografo non si sia limitato ad una rappresentazione oggettiva dello stato di luoghi, persone o oggetti, ma abbia trasmesso negli scatti la propria sensibilità e la propria personale interpretazione della realtà. L’impronta personale della fotografia a prova del carattere creativo deve trasparire da vari concreti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, la valorizzazione degli effetti, la scelta del soggetto e della sua espressione, di modo che l’aspetto creativo vada a prevalere sull’aspetto meramente tecnico. Il fatto che l’immagine abbia delle caratteristiche comuni ad altre fotografie che rappresentano il medesimo oggetto non appare dirimente per escludere il requisito della creatività, posto che quest’ultimo sussiste anche laddove l’impronta personale dell’autore sia anche solo minima.
Il carattere illecito dell’uso della fotografia non è escluso dalle finalità editoriali.
Il danno per uso non autorizzato di opera fotografica è liquidato ai sensi dell’art. 158 L.d.A. e può essere liquidato in via equitativa, col criterio del c.d. “prezzo del consenso”, ossia sulla base dell’importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all’attrice laddove avesse chiesto l’autorizzazione per l’utilizzazione della fotografia.
In caso di violazione del diritto d’autore su un’opera fotografica, l’avente diritto può richiedere il risarcimento del pregiudizio subito rispetto ai diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo all’autore e quello attinente al diritto morale d’autore.
La domanda di risarcimento del diritto morale d’autore ai sensi dell’art. 20 L.d.A., e in particolare quello relativo al diritto alla paternità dell’opera, non può essere risarcito se l’attore, soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, non allega specificamente il pregiudizio ai propri diritti conseguenti alla mancata menzione dell’autore dell’opera fotografica oggetto di lite.
L’installazione e l’utilizzo illecito di programmi per elaboratore in versione cracked viola la legge sul diritto d’autore
Gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore: quantificazione del compensi per l’utilizzo a scopo di lucro
Diffusione illecita di immagini sul web: periculum in mora ai fini della tutela inibitoria
Sussiste il presupposto cautelare del grave pregiudizio nel ritardo per concedere la tutela inibitoria di cui all’art. 163 l.d.a. in un caso in cui la diffusione incontrollata e incontrollabile sul web di immagini protette dal diritto d’autore e da un diritto di sfruttamento economico in esclusiva – senza alcuna indicazione dei relativi titolari – rende le immagini potenzialmente accessibili a titolo gratuito ad un numero indeterminato di utenti, poiché essa comporta, da un lato, il continuo protrarsi e aggravarsi nel tempo della lesione del diritto di sfruttamento economico delle immagini in esame, in termini di costante perdita di valore commerciale delle fotografie poiché introduce un elemento di forte dissuasione all’acquisto da parte di potenziali clienti alla ricerca di immagini più esclusive e, dall’altro, l’estrema difficoltà di una successiva quantificazione del danno da ristorare per equivalente.
La violazione dei diritti audiovisivi da parte degli ISP
Se gli internet service provider, pur non responsabili dell’illecito, sono qualificabili come intermediari, possono essere destinatari di ordini inibitori a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa.
Affinché l’ordine inibitorio del giudice possa essere ritenuto operante anche con riferimento a condotte future (nel caso di specie, il blocco di futuri siti web lesivi dei diritti dell’attrice) è necessario che vi sia effettiva coincidenza oggettiva e soggettiva con le condotte censurate: in altre parole, è necessario che tali condotte risultino attuative del medesimo comportamento illecito e che siano poste in essere dai medesimi soggetti o da soggetti ad essi direttamente collegati.
La concessione di un lasso temporale tra l’ordine dell’autorità giudiziaria e il computo della penale non va inteso come possibilità di conformarsi all’ordine in un momento successivo alla sua comunicazione.
Il format di un programma radiofonico o televisivo e la protezione del diritto d’autore
Il format di un programma televisivo è tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore quando presenti uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione. Al contrario, non è tutelabile come opera dell’ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento dello stesso [Nel caso di specie, veniva richiesta tutela per un programma radiofonico rispetto al quale l’attore invocava la tutela autorale. Il Tribunale ha ritenuto che tale programma sia privo di tutti i requisiti necessari perché possa valere quale opera dell’ingegno, non atteggiandosi ad opera strutturata ed in quanto tale valida come format, trattandosi, al contrario, di trasmissione radiofonica di segmenti di film, compresi la musica e il rumore di sottofondo, peraltro non commentati dal conduttore, il cui parlato non rappresentava una critica o un commento del film tramesso in parte, ma riguardava temi sviluppati dall’attore soggettivamente ed a prescindere con la stretta attinenza alla trama del prodotto cinematografico, senza alcuna indicazione di una scaletta di programma tale da poter essere riprodotto in modo tale da mantenerne gli elementi caratteristici e distintivi.]
Diritto patrimoniale d’autore e configurabilità della violazione di licenza per derivazione di software
In tema di violazione di diritti di licenza software consistente nella creazione di nuovo software derivante in tutto o in parte dal software esistente oggetto di licenza, l’elemento utile ai fini della sussistenza dei requisiti per la derivazione è rinvenimento di stringhe di codice uguali o simili in numero non minimo, ad esclusione delle righe di codice sorgente indispensabili a garantire la interoperabilità con terzi.
Omessa rimozione dei caricamenti illeciti da parte dell’hosting provider
In materia di hosting provider una delle fattispecie di responsabilità a carico di tale prestatore di servizi, è quella che collega il sorgere della obbligazione risarcitoria al fatto della “conoscenza”, da parte del prestatore del servizio, circa la illiceità dell’informazione, in particolare connotata dall’essere essa “manifesta” nelle azioni di risarcimento del danno. Trattasi di responsabilità derivante da una condotta “commissiva mediante omissione” per avere il prestatore, dal momento in cui sussista l’elemento psicologico predetto, concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente, non avendo provveduto alla rimozione del dato informativo o al blocco all’accesso, sulla base di una posizione di garanzia dell’ hosting provider. Dal punto di vista strettamente tecnico la fase di utile rimozione dei contenuti dev’essere preceduta da ulteriori due indefettibili passaggi (identificazione e ricerca), dove il primo (identificazione) si connota per il delicato passaggio della acquisizione di una informazione esatta circa la risorsa da rimuovere, consentendo di riconoscerla puntualmente, distinguendola da ogni altra. Nella seconda fase della ricerca, il provider, elaborando le informazioni ricevute dell’utente segnalatore, produce un fingerprint ovvero un’impronta digitale delle risorsa segnalata; deve dunque ritenersi come tanto più la segnalazione è precisa tanto più la elaborazione della impronta è efficace poiché, diversamente, la fase di identificazione può essere praticabile con tale margine di errore da divenire del tutto inefficace se non addirittura controproducente, e potendo condurre alla eliminazione di contenuti caricati lecitamente. Se è, dunque, vero, da un lato che il contenuto illecito possa essere in astratto identificato attraverso varie modalità di precisione decrescente, e cioè l’URL, l’URN e, infine, la indicazione del titolo dell’opera, è senz’altro vero come senza l’url il processo di eliminazione resti inevitabilmente affidato a processi euristici, rischiando di caratterizzarsi per un margine di errore tale da non garantire la correttezza e la completezza del processo. La richiesta di interventi generalizzati di contrasto ad opera dell’ hosting provider, da effettuarsi anche con riferimento a caricamenti avvenuti nonostante la mancanza della segnalazione di qualsivoglia violazione da parte del titolare si traduce, a ben guardare, nella imposizione a carico del provider di un controllo attivo e indiscriminato sui contenuti che circolano sulla piattaforma gestita dall’ ISP che si vedrebbe esposto ad un imprevedibile obbligo di rimozione di qualsiasi contenuto che presenti profili di identità o anche solo somiglianze con un contenuto rivendicato, senza alcun limite oggettivo o temporale rispetto all’ampiezza di un tale intervento di “bonifica”. Ammettere un obbligo di tale ampiezza comporterebbe, quindi, un surrettizio aggiramento dei limiti di responsabilità dell’hosting provider, il quale si troverebbe tenuto ad assicurare quel sistema di controllo generalizzato e preventivo che l’ordinamento non contempla, così operando la sostanziale vanificazione del meccanismo normativo che, all’art. 16 d lgs. 70/2003 delinea con chiarezza un obbligo di attivazione pro futuro e non “retroattivo”.