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Art. 156 l.d.a.
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24 Luglio 2024

L’ammissibilità dell’inibitoria diretta agli Internet Service Provider esenti da colpa per le violazioni tramite rete Internet del diritto d’autore

Stante l’ammissibilità dell’estensione del provvedimento inibitorio c.d. puro a soggetti esenti dall’elemento soggettivo della colpa e del dolo, requisito prescritto per la sola tutela risarcitoria, i mère conduit, in qualità di intermediari ai sensi dell’art. 156 l.d.a., possono essere destinatari del provvedimento inibitorio, senza che vi sia contraddizione tra l’irresponsabilità degli stessi e l’essere soggetti passivi del provvedimento interdittivo.

Non sussiste alcun litisconsorzio necessario passivo tra i soggetti che sono ritenuti a vario titolo co-autori della condotta lesiva, pertanto, pur in assenza della citazione dell’autore principale dell’illecito, il soggetto leso può ottenere una pronuncia contro tutti i soggetti le cui condotte, con diversi contributi, si sono inserite nella condotta lesiva, pur se ogni frazione, in sé considerata, non è idonea a integrare una violazione del diritto d’autore.

Per la concessione di un’inibitoria nei confronti di un Internet Service Provider non è necessario un rapporto contrattuale tra lo stesso, destinatario del provvedimento, e l’autore della violazione, né che vi sia la prova, da parte dei titolari del diritto d’autore, che alcuni abbonati del fornitore consultino effettivamente i materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l’accordo del titolare dei diritti.

Uso non autorizzato di opera fotografica per finalità editoriali

La fotografia gode della tutela del diritto d’autore quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della legge n. 633/1941 quando presenta carattere creativo, presupposto che sussiste quando – indipendentemente dal “valore artistico” – la fotografia abbia un’impronta personale anche di gradiente minimo e non si limiti a riprodurre sic et simpliciter la realtà, nel senso che il fotografo non si sia limitato ad una rappresentazione oggettiva dello stato di luoghi, persone o oggetti, ma abbia trasmesso negli scatti la propria sensibilità e la propria personale interpretazione della realtà. L’impronta personale della fotografia a prova del carattere creativo deve trasparire da vari concreti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, la valorizzazione degli effetti, la scelta del soggetto e della sua espressione, di modo che l’aspetto creativo vada a prevalere sull’aspetto meramente tecnico. Il fatto che l’immagine abbia delle caratteristiche comuni ad altre fotografie che rappresentano il medesimo oggetto non appare dirimente per escludere il requisito della creatività, posto che quest’ultimo sussiste anche laddove l’impronta personale dell’autore sia anche solo minima.

Il carattere illecito dell’uso della fotografia non è escluso dalle finalità editoriali.

Il danno per uso non autorizzato di opera fotografica è liquidato ai sensi dell’art. 158 L.d.A. e può essere liquidato in via equitativa, col criterio del c.d. “prezzo del consenso”, ossia sulla base dell’importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all’attrice laddove avesse chiesto l’autorizzazione per l’utilizzazione della fotografia.

In caso di violazione del diritto d’autore su un’opera fotografica, l’avente diritto può richiedere il risarcimento del pregiudizio subito rispetto ai diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo all’autore e quello attinente al diritto morale d’autore.

La domanda di risarcimento del diritto morale d’autore ai sensi dell’art. 20 L.d.A., e in particolare quello relativo al diritto alla paternità dell’opera, non può essere risarcito se l’attore, soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, non allega specificamente il pregiudizio ai propri diritti conseguenti alla mancata menzione dell’autore dell’opera fotografica oggetto di lite.

5 Giugno 2023

La violazione dei diritti audiovisivi da parte degli ISP

Se gli internet service provider, pur non responsabili dell’illecito, sono qualificabili come intermediari, possono essere destinatari di ordini inibitori a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa.

Affinché l’ordine inibitorio del giudice possa essere ritenuto operante anche con riferimento a condotte future (nel caso di specie, il blocco di futuri siti web lesivi dei diritti dell’attrice) è necessario che vi sia effettiva coincidenza oggettiva  e soggettiva con le condotte censurate: in altre parole, è necessario che tali condotte risultino attuative del medesimo comportamento illecito e che siano poste in essere dai medesimi soggetti o da soggetti ad essi direttamente collegati.

La concessione di un lasso temporale tra l’ordine dell’autorità giudiziaria e il computo della penale non va inteso come possibilità di conformarsi all’ordine in un momento successivo alla sua comunicazione.

 

 

 

6 Luglio 2022

Il format di un programma radiofonico o televisivo e la protezione del diritto d’autore

Il format di un programma televisivo è tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore quando presenti uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione. Al contrario, non è tutelabile come opera dell’ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento dello stesso [Nel caso di specie, veniva richiesta tutela per un programma radiofonico rispetto al quale l’attore invocava la tutela autorale. Il Tribunale ha ritenuto che tale programma sia privo di tutti i requisiti necessari perché possa valere quale opera dell’ingegno, non atteggiandosi ad opera strutturata ed in quanto tale valida come format, trattandosi, al contrario, di trasmissione radiofonica di segmenti di film, compresi la musica e il rumore di sottofondo, peraltro non commentati dal conduttore, il cui parlato non rappresentava una critica o un commento del film tramesso in parte, ma riguardava temi sviluppati dall’attore soggettivamente ed a prescindere con la stretta attinenza alla trama del prodotto cinematografico, senza alcuna indicazione di una scaletta di programma tale da poter essere riprodotto in modo tale da mantenerne gli elementi caratteristici e distintivi.]

13 Dicembre 2021

Diritto patrimoniale d’autore e configurabilità della violazione di licenza per derivazione di software

In tema di violazione di diritti di licenza software consistente nella creazione di nuovo software derivante in tutto o in parte dal software esistente oggetto di licenza, l’elemento utile ai fini della sussistenza dei requisiti per la derivazione è rinvenimento di stringhe di codice uguali o simili in numero non minimo, ad esclusione delle righe di codice sorgente indispensabili a garantire la interoperabilità con terzi.

Omessa rimozione dei caricamenti illeciti da parte dell’hosting provider

In materia di hosting provider una delle fattispecie di responsabilità a carico di tale prestatore di servizi, è quella che collega il sorgere della obbligazione risarcitoria al fatto della “conoscenza”, da parte del prestatore del servizio, circa la illiceità dell’informazione, in particolare connotata dall’essere essa “manifesta” nelle azioni di risarcimento del danno. Trattasi di responsabilità derivante da una condotta “commissiva mediante omissione” per avere il prestatore, dal momento in cui sussista l’elemento psicologico predetto, concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente, non avendo provveduto alla rimozione del dato informativo o al blocco all’accesso, sulla base di una posizione di garanzia dell’ hosting provider. Dal punto di vista strettamente tecnico la fase di utile rimozione dei contenuti dev’essere preceduta da ulteriori due indefettibili passaggi (identificazione e ricerca), dove il primo (identificazione) si connota per il delicato passaggio della acquisizione di una informazione esatta circa la risorsa da rimuovere, consentendo di riconoscerla puntualmente, distinguendola da ogni altra. Nella seconda fase della ricerca, il provider, elaborando le informazioni ricevute dell’utente segnalatore, produce un fingerprint ovvero un’impronta digitale delle risorsa segnalata; deve dunque ritenersi come tanto più la segnalazione è precisa tanto più la elaborazione della impronta è efficace poiché, diversamente, la fase di identificazione può essere praticabile con tale margine di errore da divenire del tutto inefficace se non addirittura controproducente, e potendo condurre alla eliminazione di contenuti caricati lecitamente. Se è, dunque, vero, da un lato che il contenuto illecito possa essere in astratto identificato attraverso varie modalità di precisione decrescente, e cioè l’URL, l’URN e, infine, la indicazione del titolo dell’opera, è senz’altro vero come senza l’url il processo di eliminazione resti inevitabilmente affidato a processi euristici, rischiando di caratterizzarsi per un margine di errore tale da non garantire la correttezza e la completezza del processo. La richiesta di interventi generalizzati di contrasto ad opera dell’ hosting provider, da effettuarsi anche con riferimento a caricamenti avvenuti nonostante la mancanza della segnalazione di qualsivoglia violazione da parte del titolare si traduce, a ben guardare, nella imposizione a carico del provider di un controllo attivo e indiscriminato sui contenuti che circolano sulla piattaforma gestita dall’ ISP che si vedrebbe esposto ad un imprevedibile obbligo di rimozione di qualsiasi contenuto che presenti profili di identità o anche solo somiglianze con un contenuto rivendicato, senza alcun limite oggettivo o temporale rispetto all’ampiezza di un tale intervento di “bonifica”. Ammettere un obbligo di tale ampiezza comporterebbe, quindi, un surrettizio aggiramento dei limiti di responsabilità dell’hosting provider, il quale si troverebbe tenuto ad assicurare quel sistema di controllo generalizzato e preventivo che l’ordinamento non contempla, così operando la sostanziale vanificazione del meccanismo normativo che, all’art. 16 d lgs. 70/2003 delinea con chiarezza un obbligo di attivazione pro futuro e non “retroattivo”.

11 Febbraio 2021

Utilizzazione illecita e contraffazione di opere dell’arte del disegno

A seguito della creazione dell’opera, e come diretta conseguenza dell’atto creativo, sorge il diritto di autore, nella sua duplice componente, di natura rispettivamente personale (diritto morale ad essere riconosciuto come autore) e patrimoniale (diritto di utilizzare economicamente l’opera, mediante le varie forme che si declinano in relazione alla natura dell’opera creativa). Il diritto morale consente all’autore, ex art. 20 L.d.A., di rivendicare la paternità dell’opera, ed opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione della stessa, anche quando ha ceduto i diritti alla utilizzazione economica. Dunque, anche la semplice “riproduzione”, intesa come ostensione dell’immagine dell’opera da parte di soggetti diversi dall’autore, non è legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell’autore.

Il diritto d’autore non tutela l’idea in sé, come risultato dell’attività intellettuale, bensì la forma espressiva di tale idea, attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di protezione allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità. Dunque, la stessa idea può essere legittimamente all’origine di opere diverse, che si distinguono per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori vi spende, e che rende quell’opera meritevole di protezione. Ciò che conta è la forma che veicola all’esterno l’idea, esprimendola e rendendola percepibile agli altri, tramite la specifica e riconoscibile impronta e l’apporto creativo dell’artista.

Il plagio si ravvisa, secondo la terminologia utilizzata dalla giurisprudenza più recente, laddove l’opera derivata sia priva, in sintesi, di un cosiddetto “scarto semantico”, idoneo a conferirle, rispetto all’altra, un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia mutuato dall’opera plagiata il c.d. nucleo individualizzante o creativo; in sostanza, è necessario che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso. L’indagine sulla esistenza o meno della contraffazione deve svolgersi raffrontando essenzialmente le forme, per verificare se vi sia una riproduzione, integrale o parziale, delle medesime forme, senza una elaborazione originale, ovvero se, pur in presenza di una ripresa di elementi compositivi preesistenti, l’opera successiva costituisca una unità espressiva autonoma, in cui tali elementi siano rielaborati ed inclusi così da perdere la loro originaria connotazione, e divenire qualcosa di diverso.

9 Dicembre 2020

Il plagio di fumetti creati con il contributo inscindibile di più autori

Ai fini di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., la differenza tra domande nuove e domande modificate risiede nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.

Il diritto d’autore può tutelare, oltre che la forma c.d. esterna anche, ove sempre espressione creativa dell’autore, la forma c.d. interna, e cioè il modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare ed intrecciare idee, concetti ed immagini espresse in un’opera.

Nel caso della rappresentazione grafica, che in ipotesi di opere a fumetti rappresenta il tramite mediante il quale la narrazione si estrinseca, la tutela autorale potrà essere invocata se questa, necessariamente, risulta essere correlata al livello dell’apporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere la contraffazione.

Quando l’opera nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente, il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art 10 l.d.a. Sotto il profilo oggettivo, occorre che i requisiti dell’inscindibilità ed indistinguibilità dei contributi debbano essere intesi nel senso che gli apporti dei vari soggetti debbano limitarsi a costituire parte di un insieme organico, anche ove questi siano materialmente distinguibili.

La fattispecie costitutiva della comunione si perfeziona con la creazione congiunta di più soggetti accompagnata da un accordo (anche tacito) sulla destinazione dei singoli apporti ad essere impiegati nell’opera finale.

Sussiste una legittimazione ad agire del coautore comunista fondata sulla legittimazione sostitutiva per cui il comunista di diritti patrimoniali d’autore, tanto più se per quota di maggioranza, può azionare il diritto al risarcimento dei danni nell’interesse comune, salvo il riparto interno tra comproprietari.