Art. 156 l.d.a.
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Il confronto con le opere parte dell’archivio costituisce prova diretta nella valutazione del plagio
Nonostante l’opera nasca come disegno bidimensionale e la destinazione ad un impiego su prodotti industriali avvenga solo in un momento successivo, è riconosciuta la tutela quale opera del disegno industriale ex art. 2, n. 10, l.d.a. ove siano provati i requisiti di novità, creatività e valore artistico [nel caso di specie il valore artistico è stato riconosciuto per il costante interesse e l’apprezzamento degli ambienti culturali per l’opera dell’artista e l’allestimento di numerose mostre dedicate].
Nella valutazione del plagio di opere del design tutelate dall’art. 2, n. 10, l.d.a. , il confronto con le opere che fanno parte dell’archivio dell’artista, operato dal consulente tecnico anche attraverso l’analisi dei materiali e delle tecniche utilizzate, costituisce prova diretta e non solo indiziaria. [Nel caso di specie, dall’analisi condotta è emersa, infatti, la volontaria ripresa di forme plastiche, decori, colorazioni, temi e tecniche di rielaborazione dell’artista, del tutto simili a quelle originarie e tali da trarre in inganno il pubblico, date le minime differenze che solo un osservatore esperto può cogliere.]
Paternità esclusiva di opera letteraria. Accertamento: della titolarità; del plagio camuffato; (del limite e del contenuto) della creatività
Perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale. Infatti, il carattere creativo non implica la novità assoluta, ma è espressione del modo personale dell’autore di rappresentare personaggi, vicende e luoghi.
La verifica della sussistenza del plagio richiede un’analisi sia qualitativa sia quantitativa. Non è pertanto sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel «nucleo individualizzante» che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore, pertanto [ndr ad esempio] “non rileva […] il “conteggio” delle pagine identiche ovvero delle “varianti” ed “aggiunte”, ma la valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera”.
Ne consegue che il plagio non è ravvisabile se l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la presenza di un “riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un’idea”.
La creatività, come si è detto, non è infatti costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
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Tutela cautelare da illegittimo utilizzo del nome, dell’immagine e delle opere tutelate dal diritto d’autore di Antonio de Curtis, detto Totò
Il provvedimento di inibitoria può essere posto in esecuzione anche nei confronti di tutti coloro che hanno acquistato i diritti o le copie delle opere oggetto della domanda cautelare solo dopo il deposito del ricorso d’urgenza, ai sensi e per gli effetti del principio di cui all’art. 111 c.p.c.. Il provvedimento di inibitoria non sarà invece efficace nei confronti di coloro che – sebbene facciano parte della filiera della produzione, distribuzione e vendita – abbiano acquistato i diritti o le copie delle medesime opere prima del deposito del ricorso d’urgenza. Ove il titolare dei diritti d’autore intenda inibire anche a tali soggetti eventuali condotte illecite, deve procurarsi, sia pure in via d’urgenza, un autonomo titolo da porre in esecuzione contro i medesimi soggetti.
Il requisito del valore artistico e il giudizio di contraffazione nelle opere dell’industrial design
Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 della l. 633/1941, è da escludere che le intenzioni, l’eventuale consapevolezza di aver creato un’opera d’arte e l’identità dell’autore [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli ISP come fornitori di servizi di mero trasporto (mere conduit) e dynamic injunction
A fronte della reiterata perpetrazione del medesimo illecito attraverso siti alias – vale a dire moltiplicando i siti sui quali sono divulgati contenuti illeciti afferenti ai diritti di privativa altrui – è ammissibile una ordinanza di inibitoria che obblighi gli internet service provider (ISP), quali prestatori di servizi di mero trasporto dati (mere conduit), a bloccare l’accesso ai contenuti già accertati come illeciti, a prescindere dal nome a dominio utilizzato per diffondere detti contenuti. Un diverso comando [ LEGGI TUTTO ]
Reclamo in tema di asserito plagio di opera scultorea
L’opera è creativa quando sia nuova e originale, nel senso che deve costituire una elaborazione personale dell’autore che esprima individualità rappresentativa in quanto personale rappresentazione dell’autore.
Tutela del diritto d’autore avente ad oggetto la regia di opera lirica
Per verificare se la riproduzione o la citazione di un’opera sia lecita occorre valutare in particolare la quantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insieme dell’opera protetta, nonché l’effetto del suo impiego sul mercato.
E’ coperto dall’art. 21 della Carta costituzionale il diritto [ LEGGI TUTTO ]
Contraffazione di un modello di poltrona: tutela come modello secondo il parametro dell’utilizzatore informato e tutela come opera di diritto d’autore
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’”utilizzatore informato” una impressione generale diversa. Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell’impressione generale che i prodotti suscitano nell’utilizzatore informato.
Per costante giurisprudenza, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che [ LEGGI TUTTO ]