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Art. 158 l.d.a.
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9 Ottobre 2019

Paternità esclusiva di opera letteraria. Accertamento: della titolarità; del plagio camuffato; (del limite e del contenuto) della creatività

Perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale. Infatti, il carattere creativo non implica la novità assoluta, ma è espressione del modo personale dell’autore di rappresentare personaggi, vicende e luoghi.

La verifica della sussistenza del plagio richiede un’analisi sia qualitativa sia quantitativa. Non è pertanto sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel «nucleo individualizzante» che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore, pertanto [ndr ad esempio] non rileva […] il “conteggio” delle pagine identiche ovvero delle “varianti” ed “aggiunte”, ma la valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera”.

Ne consegue che il plagio non è ravvisabile se l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la presenza di un “riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un’idea.

La creatività, come si è detto, non è infatti costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

31 Maggio 2019

Sulla tutela autorale delle creazioni pubblicitarie e sul contratto di agenzia pubblicitaria

Anche a seguito delle modifiche introdotte in materia dal d.lgs. 95/2001, le creazioni pubblicitarie possono beneficiare della tutela riconosciuta al diritto d’autore, ove ricorrano gli estremi individuati dalla legge 633 del 1941.

La fattispecie di “opera dell’ingegno di carattere creativo” può ricorrere allorché i singoli elementi della strategia pubblicitaria siano dotati dei requisiti della compiutezza espressiva, della originalità e della creatività. Non è invece possibile assicurare protezione alla campagna pubblicitaria, ove si tratti solo di iniziative di comunicazione commerciale pianificate, non essendo invocabile allo scopo il disposto dell’art. 3 l.d.a. che, nel disciplinare le “opere collettive”, si riferisce alla “riunione di opere o di parti di opere” che sia il “risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico”.

Con il contratto di agenzia pubblicitaria una impresa, detta committente, conferisce ad un’altra impresa, detta agenzia, l’incarico di ideare, progettare e realizzare la campagna pubblicitaria e di attuare in un secondo momento la stessa nell’interesse della committente, dietro corrispettivo. Tale figura negoziale non è espressamente regolata dalla legge ed è stata variamente ricostruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che hanno individuato, in proposito, un’ipotesi di collegamento funzionale di due distinti contratti di appalto (o di prestazione d’opera) e di mandato o, ancora, una fattispecie di contratto misto o di contratto atipico con elementi dell’appalto e del mandato.

Indipendentemente dalla ricostruzione alla quale si aderisce, va ad ogni modo rilevato che, ove lo specifico regolamento contrattuale nulla preveda, i singoli aspetti del rapporto devono essere regolati mediante l’applicazione delle norme e dei principi valevoli per il contratto in generale e per i singoli contratti tipici con i quali l’agenzia pubblicitaria presenti elementi di somiglianza. Siffatta conclusione appare coerente con la prospettata ricostruzione per la quale il predetto contratto presenterebbe elementi della prestazione d’opera o dell’appalto, segnatamente sotto il profilo della creazione di un quid novi che, sebbene non necessariamente incorporato in un substrato materiale, appare dotato di valore economico, in quanto suscettibile di essere ulteriormente utilizzato nel tempo, e deve logicamente considerarsi entrato nella sfera di chi ne ha commissionato la realizzazione, nel momento in cui l’agenzia adempie la sua obbligazione.

In caso di opere di ingegno realizzate su commissione, i diritti di utilizzazione si trasferiscono al committente per effetto dell’esecuzione del contratto e, cioè, per effetto sia della realizzazione della campagna pubblicitaria da parte dell’agenzia sia del pagamento del corrispettivo da parte dell’utente.

17 Gennaio 2019

Danni patrimoniali e morali per violazione del diritto d’autore

Il concetto giuridico di creatività di cui all’art. 1 della legge 633/1941 fa riferimento alla personale ed individuale espressione da parte dell’autore e non significa né originalità assoluta, né tanto meno novità oggettiva, essendo quest’ultima un concetto proprio delle invenzioni industriali protette.

Accertata la violazione del diritto di autore, il risarcimento del danno, disciplinato dall’art.158 L.d.a., deve essere liquidato secondo le disposizioni di cui agli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., e sono dovuti anche i danni non patrimoniali ai sensi dell’art.2059 c.c. Il danno morale effettivo e risarcibile da lesione del diritto morale di autore può quindi ravvisarsi e sussistere quando l’appropriazione e/o l’utilizzazione dell’opera in altre forme, per le sue modalità, comporti detrimento della sfera personale-interiore del soggetto, e arrechi nocumento al patrimonio morale del creatore dell’opera.

10 Gennaio 2019

Il fornitore di servizi di hosting con ruolo attivo non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Dir. 2000/31 e dall’art. 16 D.Lgs. 70/2003 e la sua responsabilità deve essere accertata ex art. 2043 c.c.

Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c.. [ LEGGI TUTTO ]

28 Aprile 2018

Danno da contraffazione

Al fine dell’accertamento dell’illiceità della condotta [da parte di una società che gestisce un locale di slot machine] consistente nella messa a disposizione di un pubblico pagante di apparecchi contenenti giochi per slot machine protetti dal diritto d’autore e la cui denominazione è anche oggetto di registrazione come marchio altrui, non è necessaria la prospettazione o la produzione di un danno attuale, anche se presumibile, bensì la sussistenza di un potenziale danno specifico o generico.

Tenuto conto dell’inottemperanza della convenuta all’ordine di esibizione delle scritture contabili, il danno arrecato dalla sua condotta illecita è determinabile utilizzando un criterio equitativo.

La pubblicazione della sentenza assolve ad una funzione riparatoria dei danni all’immagine subiti dalla società titolare dei diritti lesi e una funzione preventiva atta a scongiurare danni futuri con riferimento alla condotta illecita patita.

28 Marzo 2018

La querela di falso in caso di violazione dei diritti patrimoniali d’autore su opere fonografiche

La sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di un procedimento penale è limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.

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12 Dicembre 2017

Tutela del diritto d’autore avente ad oggetto la regia di opera lirica

Per verificare se la riproduzione o la citazione di un’opera sia lecita occorre valutare in particolare la quantità e l’importanza della parte utilizzata, in rapporto all’insieme dell’opera protetta, nonché l’effetto del suo impiego sul mercato.

E’ coperto dall’art. 21 della Carta costituzionale il diritto [ LEGGI TUTTO ]

20 Settembre 2017

La tutela del diritto d’autore non è rivolta ad un metodo di allenamento ma alla sua forma espressiva

La tutela del diritto d’autore si appunta non già sulle idee, metodi e procedimenti bensì sulle forme espressive utilizzate per divulgarli. Pertanto, anche se un metodo di allenamento non è protetto in sé, deve comunque riscontrarsi una violazione dei [ LEGGI TUTTO ]