Art. 190 c.p.c.
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Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di s.r.l. nel fallimento e criterio di determinazione del danno
Il danno che gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a risarcire, in sede fallimentare, quando, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, abbiano, rispettivamente, violato o non vigilato sul dovere di non intraprendere nuove operazioni, non s’identifica automaticamente nella differenza tra passivo ed attivo accertati in sede di fallimento, ma può essere commisurato a tale differenza, in mancanza di prova di un maggior pregiudizio, solo se da detta violazione sia dipeso il dissesto economico ed il conseguente fallimento della società.
Anche qualora sia stata accertata l’impossibilità di ricostruire i dati con l’analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali il suaccennato criterio differenziale può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa; ma, in tal caso, è compito del giudice del merito indicare le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti, nonchè la plausibilità logica del ricorso a detto criterio.
Non può ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale: non sarebbe logicamente corretto nè imputare all’amministratore le perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi, nè far gravare su di lui la responsabilità per le ulteriori passività che quasi sempre un’impresa in crisi comunque accumula nella fase di liquidazione. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
Nelle cause ex art. 146 l.fall., l’attore, pur non dovendo provare l’inadempimento del convenuto, lo deve quantomeno allegare; e l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento quale che sia, ma ad un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno. Grava poi sull’attore l’onere di provare danno e nesso di causalità.
Amministratori e sindaci, in sede fallimentare, non sono tenuti a risarcire il danno derivato alla società dall’omesso versamento degli oneri tributari, previdenziali ed assicurativi, ove non sia stata quantomeno allegata la presenza, nel patrimonio della società, dei fondi necessari ad adempiervi.
Concorrenza sleale per storno di clientela da parte dell’ex socio di s.a.s.
Al socio già receduto da una società di persone non è vietato – salva diversa previsione statutaria – l’esercizio di nuova attività in concorrenza con essa. [ LEGGI TUTTO ]
Recesso dalle cooperative edilizie a r.l.
Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell’esecuzione del rapporto mutualistico, deve essere rispettato, per opinione comune, anche nella fase di cessazione del rapporto.
Cancellazione di s.r.l. dal Registro delle imprese ed impugnazione della messa in liquidazione.
Nel caso in cui all’estinzione di una società (sia di persone che di capitali), ed alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni situazione giuridica soggettiva facente capo alla stessa, si determina un fenomeno di tipo successorio, per cui : (a) le eventuali passività sociali non si estinguono, ma [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione, da parte del sindaco revocato, della delibera di sostituzione del collegio sindacale con un sindaco unico
Nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la “assoluta mancanza di informazione” di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter c.c. va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto dall’art. 2379 c.c. per le s.p.a., che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione, quando [ LEGGI TUTTO ]
Mancato pagamento della quota di utili spettante all’associato in partecipazione e violazione del patto di non concorrenza da parte di quest’ultimo
L’associazione in partecipazione si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione, da parte di un contraente (associante), di una quota degli utili derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un singolo affare, all’altro contraente (associato), e l’apporto da quest’ultimo conferito, che può essere di natura varia, purché avente carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o dello specifico affare oggetto del contratto; ed è proprio il vincolo sinallagmatico che differenzia nettamente l’associazione in partecipazione dalla società.
Domande di risoluzione ed accertamento della nullità di contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. a titolo oneroso, risultante da scrittura privata asseritamente lasciata parzialmente in bianco ed abusivamente riempita.
È nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. nel quale il valore percentuale delle quote da trasferire sia menzionato, in più punti, in maniera difforme (nel caso di specie: dapprima con indicazione che debba trattarsi di due quote ciascuna rappresentativa del 20% del capitale sociale; in seguito con indicazione che esse debbano, complessivamente, rappresentare il 40,01% del capitale stesso).
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Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del trasferimento a titolo oneroso di un’azienda la cui redditività si sia rivelata inferiore alle attese
Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d’azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1467 c.c., richiede [ LEGGI TUTTO ]
Natura del rapporto di amministrazione e sua cessazione per dimissioni del consiglio.
Anche a voler condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale della buona fede, affinché possa ipotizzarsi un diritto al risarcimento dell’amministratore per la sua decadenza dall’ufficio conseguente l’applicazione di tale clausola, l’amministratore ha l’onere di provare [ LEGGI TUTTO ]
Storno illecito di personale e valutazione del capitale umano
Il cosiddetto storno di dipendenti rappresenta una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinchè l’ attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ ipotesi della concorrenza sleale è necessario che [ LEGGI TUTTO ]