Art. 194 l.fall.
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Requisiti per l’esercizio del diritto di recesso da società soggetta a direzione e coordinamento
Il diritto di recesso del socio di società diretta a direzione e coordinamento può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2497-quater, comma 1, lett c), c.c., in presenza di tre precisi requisiti: il cambio della situazione di controllo, la mancanza di una offerta per l’acquisto della partecipazione dei soci di minoranza e l’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento. In particolare, la sussistenza del requisito dell’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento deve essere valutata sia sotto il profilo temporale, avendo riguardo al momento in cui si realizza il cambio di controllo sia in chiave prospettica, tenendo conto che occorre che il mutamento abbia determinato (o rischi in concreto di determinare) un impatto negativo sull’equilibrio patrimoniale e finanziario della società e/o sul valore della partecipazione e/o sulle prospettive reddituali della società eterodiretta, e di conseguenza, sulle aspettative reddituali che il socio nutriva prima di questo cambiamento.
Inoltre, in ossequio ai principi generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., è colui che agisce giudizialmente per far dichiarare la legittimità del proprio recesso a dover fornire la prova della sussistenza dei presupposti prescritti dalla legge e, in particolare, il sopravvenuto effettivo mutamento delle condizioni di rischio in ragione del cambio del soggetto esercente l’attività di direzione e coordinamento.
Responsabilità di amministratore di società cooperativa in l.c.a. e criterio di quantificazione “equitativo” del danno risarcibile
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali (così come dal commissario liquidatore di una società in l.c.a.) nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del commissario liquidatore per mancato incasso di assegno circolare da parte di creditore concorsuale
L’art. 115 l. fall. attribuisce al curatore o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore la facoltà di individuare, previa autorizzazione del giudice delegato, le modalità più opportune per il pagamento delle somme assegnate ai creditori in sede di riparto concorsuale. [ LEGGI TUTTO ]