Art. 216 l.fall.
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Dolo del concorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione
In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.
L’efficacia probatoria del documento contabile nell’azione di responsabilità contro gli amministratori
Il documento contabile non sottoscritto dagli amministratori e formato successivamente alla dichiarazione di fallimento non spiega alcuna efficacia probatoria nei confronti degli ex amministratori convenuti nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore fallimentare.
Conferimento d’azienda, responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e concorso di terzi in condotte distrattive
ll conferimento dell’azienda in società a responsabilità limitata comporta l’obbligo della redazione della perizia di stima resa ai sensi dell’art. 2465 c.c. da parte di un perito. Alla suddetta stima concorre il valore dei beni aziendali e – ove presente – l’avviamento. A fronte dell’iscrizione al passivo del debito per canoni o simili, pur consentendo determinati metodi contabili di considerare nell’attivo patrimoniale il valore dei beni inseriti nel compendio aziendale a titolo di leasing o di concessione, esso va ammortato in ragione del tempo di residua disponibilità e nel caso di scadenza della concessione, la disponibilità per il periodo successivo dev’essere valutata come una “eventualità”. Pertanto, non è possibile procedere ad una valorizzazione di suddetti beni nella perizia di stima.
In sede civile, al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio societario oltre l’eventuale ulteriore risarcimento del danno, l’obiettiva sussistenza di operazioni distrattive può fondare la dichiarazione di responsabilità primaria dell’amministratore e concorsuale dei terzi che partecipano a tale operazione. La violazione dei doveri relativi alla posizione di amministratore della società va ricondotta alla responsabilità contrattuale. L’attribuzione di un valore nominale della quota di partecipazione inferiore al valore del conferito non rappresenta una vera e propria distrazione del valore dell’azienda, se quanto conferito resta nella disponibilità della conferente, sia pur con l’interposizione di nuova società. Fonte di responsabilità dell’amministratore della società conferente – nella misura del valore dell’azienda conferita risultante dalla perizia di stima – è da ricercarsi nel depauperamento del patrimonio sociale realizzato attraverso la diluizione della partecipazione nella società conferitaria e la successiva cessione senza corrispettivo della quota residua.
Per ammettere una responsabilità extracontrattuale di un soggetto terzo alle condotte distrattive dell’amministratore è necessario ipotizzare un “collegamento psicologico con lo stesso” che ne abbia rafforzato la determinazione, contribuendo a evidenziargli il carattere possibile ed utile dell’operazione. L’associazione automatica della posizione delle società terza a quella del suo amministratore delegato – privo di pieni poteri amministrativi – è fuori luogo. Il principio, tuttavia, vale solo per i negozi e gli atti dei quali la società è parte e non per gli atti che la stessa subisce: l’aumento di capitale non è un atto della società, ma solo “concernente” la stessa, posto che riguarda chi ne sia proprietario. Criterio di prova da adottarsi sul punto è quello generale della “preponderante probabilità di una fatto”. In ordine all’ipotesi del concorso del consulente conscio della complessiva volontà dei clienti, tenendo presente la conformità operativa delle operazioni distrattive e i tempi ristretti di realizzazione, è possibile riconoscere una responsabilità extracontrattuale dello stesso, nonostante l’intervento della dimissione del mandato prima del perfezionamento delle operazioni distrattive.
Condotta di amministratori e sindaci penalmente rilevante e proroga della prescrizione dell’azione di responsabilità
In materia di responsabilità di amministratori e sindaci la proroga della prescrizione dell’azione di responsabilità opera a prescindere dalla previa qualifica delle condotta degli stessi come illecito civile in senso assoluto, quando la condotta contestata integri gli estremi del reato. Infatti, la caratterizzazione penale della condotta degli organi gestori e di controllo consente sempre di ravvisare anche un illecito extracontrattuale, potendosi ritenere la relativa deduzione come implicita nel contraddittorio, a condizione che la natura di reato del fatto sia espressamente dedotta.
Responsabilità degli amministratori per mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e danno risarcibile
Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge, ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato all’evidenza, non già dalla misura del “falso”, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi di sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.
Il danno oggi non viene più dunque automaticamente identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, a meno che non si dimostri che il dissesto economico della società e il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli amministratori.
Non è sufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità degli amministratori, addurre che l’evento dannoso è pari al disavanzo fallimentare, bensì occorre dimostrare non solo la specifica violazione dei doveri imposti dalla legge ma anche la correlazione tra tali violazioni e il pregiudizio arrecato alla società. In altri termini, il danno arrecato dagli amministratori responsabili di violazioni della legge e dello statuto va “debitamente provato e quantificato in relazione al concreto pregiudizio arrecato da ciascun atto di mala gestio”.
Dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare
Laddove una curatela fallimentare eserciti nei confronti degli ex-amministratori l’azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), avente natura extracontrattuale, alla controversia è inapplicabile la clausola arbitrale contenuta nello statuto della società, alla cui formazione i terzi creditori sono e restano completamente estranei. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione del curatore fallimentare nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di Srl
Deve considerarsi infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, in capo alla curatela del fallimento, ad esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori di una s.r.l. esperibile dai creditori sociali.
Sui termini di prescrizione di cui agli artt. 2947, comma 3, e 2949 c.c.
La disciplina di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che a quello extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato (cfr. Cass. n. 16314/2017) e la sua applicazione prescinde dalla effettiva promozione o meno di processo penale per i fatti in discussione in sede civile, essendo demandato al giudice civile l’accertamento incidenter tantum della configurabilità come reato delle condotte poste a base della domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 27337/2008). [ LEGGI TUTTO ]
L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili non giustifica di per se stessa il ricorso al criterio deficit patrimoniale accertato in sede di fallimento
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste agli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento della società medesima confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell’art. 146 L.F.
L’omessa o irregolare tenuta della contabilità [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del curatore fallimentare e quantificazione del danno secondo il criterio della differenza dei “netti patrimoniali”
I creditori di una s.r.l. hanno il diritto di agire contro l’organo amministrativo per ottenere il ripristino della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio sociale, in analogia con quanto previsto all’’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a. Detta azione, in caso di fallimento, spetta al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il quale [ LEGGI TUTTO ]