Art. 263 c.p.c.
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Clausola compromissoria statutaria e giudizio di rendiconto ex art. 263 c.p.c.
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società in accomandita semplice, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie insorte tra i soci o fra alcuni di essi e la società connesse all’esecuzione del contratto sociale, deve ritenersi estesa al giudizio di rendiconto ex art. 263 c.p.c. avente ad oggetto l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2261, 2320 e 1713 c.c.: infatti, tali controversie rientrano tra quelle derivanti dall’esecuzione del contratto sociale, dal momento che proprio a questo ambito attiene l’obbligo di rendicontazione dell’amministratore.
L’arbitrato irrituale comporta per sua natura la rinuncia delle parti ad avvalersi della tutela giurisdizionale e, pertanto, la decisione dell’autorità giudiziaria affermativa dell’esistenza dell’arbitrato irrituale pone non già una questione di competenza, ma una questione preliminare di merito che implica l’improponibilità della domanda per rinuncia preventiva all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato.
Efficacia di giudicato dell’azione di rendimento del conto proposta nei confronti del liquidatore di società semplice
Il giudizio di rendimento del conto, proposto nei confronti del liquidatore della società ex artt. 2261, 2262 c.c. e 263 c.p.c., fondandosi sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui, deve ricollegarsi all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale. Per cui se il giudizio si sviluppa su tale rapporto, l’atto con cui questo viene definitivamente accertato è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente all’obbligo di rendiconto. [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto definitivamente accertata, con l’efficacia propria del giudicato, l’esistenza di spese non documentate e il corrispondente credito, di natura risarcitoria, vantato dalla società nei confronti del liquidatore inadempiente, come da risultanze di un precedente giudizio avente ad oggetto il rendimento del conto]
Azione di inibitoria di attività concorrenziale del socio di s.n.c. e azione di accertamento di utili non distribuiti
Il socio di una snc non è legittimato ad agire per ottenere direttamente la tutela della società rispetto alla dedotta attività di concorrenza esercitata in violazione dell’art. 2301 c.c., per il quale in caso di inosservanza del divieto di concorrenza “la società ha diritto al risarcimento del danno salvo l’applicazione dell’articolo 2286 c.c.”. Il socio di una snc [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di controllo del socio accomandante: profili sostanziali e processuali
Nella società ad accomandita semplice il diritto dei soci accomandanti, ai sensi dell’art. 2320, comma terzo, c.c. ad avere il rendiconto della gestione alla fine di ogni esercizio sociale, non è soddisfatto dalla presentazione di un mero prospetto delle entrate e delle uscite [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore di srl per attività distrattiva, prova presuntiva di quest’ultima e inammissibilità della domanda di rendiconto
Il socio ha il diritto (ex art. 2476 c.c.) e l’onere di mettere in atto ogni iniziativa utile per consultare la documentazione rappresentativa degli atti di gestione, compresa l’instaurazione di apposita azione giudiziaria, generalmente ritenuta ammissibile anche in sede cautelare. Per tale ragione, nell’ambito del descritto assetto di diritti ed oneri, non trova spazio la domanda di rendiconto ex art. 263 cpc.