Art. 268 c.p.c.
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Inammissibilità dell’intervento volontario autonomo oltre la prima udienza
Benché l’art. 268 c.p.c. – che consente al terzo di intervenire nel processo sino a che le parti non abbiano precisato le conclusioni accettando il processo allo stato in cui si trova e con preclusione al compimento atti non più consentiti alle parti al momento dell’intervento – sia interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la limitazione al compimento di atti ormai preclusi alle parti operi solamente in relazione alle istanze istruttorie, potendo il terzo formulare in ogni momento domande nuove e diverse nei confronti delle altre parti, l’esigenza di contemperare i contrapposti principi sanciti all’art. 111 Cost. impone una attenta valutazione critica dell’orientamento in parola, non potendo le esigenze di economia processuale e di giustizia sostanziale tradursi in un’eccessiva compressione della necessità che il processo si svolga nel contraddittorio e in posizione di effettiva parità tra le parti.
Considerato che la costituzione in giudizio del terzo interveniente autonomo dopo la prima udienza – quando è ormai scaduto il termine per la proposizione di domande riconvenzionali o per la chiamata in causa di terzo ex art. 167 c.p.c. – determina una compressione “anomala” del diritto di difesa delle parti, in consapevole dissenso con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di garantire un ordinato iter processuale nel pieno rispetto del contraddittorio e altresì di rapido svolgimento del processo, gli interventi autonomi di terzo nel processo devono ritenersi inammissibili se successivi alla prima udienza, in quanto formulati fuori dai termini consentiti per l’ampiamento del thema decidendum, da ritenere cogenti anche per i terzi intervenienti alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 268, secondo comma, c.p.c.
La cessione di Veneto Banca a Intesa Sanpaolo: individuazione del perimetro della cessione e improcedibilità della domanda in sede ordinaria
Nell’ambito della cessione di Veneto Banca a Intesa Sanpaolo, quest’ultima non è succeduta in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima secondo la disciplina della cessione volontaria d’azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli indicati dal D.L. n. 99/2017, convertito in legge n. 121/2017 e nell’allegato del relativo contratto di cessione, la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio citato Decreto Legge, il tutto in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa (come dettagliata ed adeguata al caso di specie dalla predetta normativa). [ LEGGI TUTTO ]
Concorrenza sleale per storno di dipendenti e ambito di applicazione del divieto dell’art. 2557 c.c.
È contraria alle norme di correttezza professionale l’acquisizione sistematica da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto [ LEGGI TUTTO ]
La tutela dell’autore dell’opera collettiva
Si ha un’opera collettiva ex art. 3 L.A., quando i diversi contributi siano stati non solo coordinati, ma anche compenetrati da un curatore, che li ha complessivamente elaborati in una creazione autonoma, frutto delle sue [ LEGGI TUTTO ]