Art. 306 c.p.c.
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Responsabilità dell’amministratore di fatto per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla prosecuzione dell’attività al verificarsi di scioglimento ex lege
Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto allorché tale ingerenza non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, ma riveli carattere di sistematicità e completezza, esplicandosi in poteri analoghi, se non addirittura superiori, a quelli spettanti agli amministratori di diritto.
Il venire meno dell’interesse dell’attore, la relativa dichiarazione e la (non) liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale
In un giudizio contumaciale, quando l’attore dichiari espressamente di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale non può esprimere alcun sindacato e, pertanto, non può fare applicazione per la liquidazione delle spese del principio della soccombenza virtuale. [ LEGGI TUTTO ]
Il caso Deiulemar: alcuni chiarimenti in rito; legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria per abusiva attività di direzione e coordinamento
La procura alle liti non rientra tra gli elementi essenziali dell’atto di citazione, talché la sua inesistenza non determina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio. Peraltro, l’omessa sanatoria del difetto di procura determina la nullità della sentenza pronunciata all’esito del giudizio: tale nullità processuale è soggetta al principio di conversione in motivo di gravame ex art. 161, co. 1 c.p.c., non essendo invece esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis sententiae, consentiti esclusivamente nelle ipotesi di sentenza inesistente, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p.c.
La mancata riproposizione di una domanda o di un’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni determina l’abbandono della stessa, in ossequio al principio dispositivo sostanziale che regola il processo civile.
Quando una parte agisce in qualità di erede legittimo e non è contestato il rapporto di parentela con il de cuius, ai fini della prova della titolarità del diritto fatto valere è sufficiente l’avvenuta accettazione dell’eredità, anche tacitamente mediante l’esercizio stesso dell’azione.
A fronte di una domanda di condanna proposta contro più condebitori solidali, la rinuncia all’azione, da parte dell’attore, nei confronti solo di alcuni dei convenuti realizza, sul piano sostanziale, una remissione del debito con riserva del diritto di agire verso gli altri co-obbligati in solido, posto che la riserva di cui all’art. 1301, co. 1 c.c. può essere manifestata anche tacitamente o per fatti concludenti. Tuttavia, la rinuncia all’azione, costituendo atto dispositivo del diritto controverso, se resa dal difensore in udienza esige l’espresso conferimento del potere abdicativo mediante apposito mandato ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem. In mancanza, tale rinuncia va qualificata come rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., che si perfeziona col deposito dell’atto di rinuncia se parte convenuta non è costituita in giudizio, atteso che l’atto di rinuncia non rientra tra quelli che devono essere notificati al contumace.
In caso di fallimento, l’unico soggetto legittimato ad esercitare l’azione di condanna al risarcimento dei danni sofferti dalla società etero-diretta, a fronte dell’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento da parte della holding-società di fatto, è esclusivamente il curatore [nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori, creditori-obbligazionisti della società fallita, i quali avevano prospettato l’esercizio di un’azione diretta ex art. 2395 c.c. nei confronti degli organi sociali, lamentando il mancato rimborso delle somme investite in titoli irregolarmente emessi a fronte di un’abusiva attività di raccolta del risparmio. Ravvisando la condotta illecita dei convenuti organi sociali dell’emittente non tanto nell’aver indotto i risparmiatori alla sottoscrizione dei titoli, quanto nella distrazione del controvalore investito dall’attivo della società emittente in favore della società di fatto-holding, il Tribunale ha riqualificato la domanda come domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio abusivo di attività di direzione e coordinamento, che aveva provocato un evidente pregiudizio per la società fallita e, di riflesso, per tutti i suoi creditori].
Azione di responsabilità del curatore di S.r.l. fallita contro amministratori di diritto e di fatto, sindaci, società di revisione, amministratori di società controllante e un istituto di credito.
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l’art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori [ LEGGI TUTTO ]
Rinuncia agli atti e cessazione della materia del contendere
Cessazione della materia del contendere e nullità ex art. 2744 c.c. dell’atto di costituzione di pegno su quota di partecipazione sociale
La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le pretese fatte valere in giudizio, elimina il contrasto tra le parti, cosicché le stesse non hanno più interesse a proseguire [ LEGGI TUTTO ]
Accettazione della rinuncia agli atti e cessazione della materia del contendere
A seguito della accettazione da parte dell’opponente della rinuncia agli atti formalizzata dal convenuto è da riconoscere la completa cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito
Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di “dipendenza” [ LEGGI TUTTO ]
Accettazione della rinuncia agli atti del processo
Ai fini della declaratoria di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 306 c.p.c., la formale accettazione della rinuncia agli atti compiuta da una delle parti ad opera delle altre è necessaria solo con riferimento alle parti che [ LEGGI TUTTO ]