Art. 307 c.p.c.
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Estinzione del giudizio con sentenza
Qualora la rinuncia agli atti del giudizio e la conseguente accettazione pervengano dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione, il provvedimento che definisce il giudizio deve, quanto alla forma, essere reso con sentenza ex art. 307, co. 4, c.p.c.
Sul divieto di promuovere azioni nei confronti delle banche in l.c.a. ex art. 83, co. 3, t.u.b.
Qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito.
Tale principio ha numerose implicazioni processuali: in primo luogo, l’inammissibilità colpisce anche la domanda volta a far valere in via indiretta un credito nei confronti della procedura; la regola si applica, pertanto, anche alle azioni volte a conseguire effetti costitutivi o di accertamento che siano comunque idonee ad alterare il principio della par condicio creditorum. Inoltre, l’effetto compensativo che può derivare dalla proposizione di una domanda di declaratoria di nullità o da una pronuncia di annullamento o di risoluzione del contratto determina l’attrazione della controversia al “foro fallimentare”, fatta salva l’ipotesi in cui la pretesa formi oggetto di eccezione riconvenzionale al solo fine di paralizzare la domanda dei commissari. Infine, l’attrazione delle controversie al tribunale concorsuale in misura così ampia assicura, almeno in linea tendenziale, la parità di trattamento tra i creditori della procedura.
Legittimazione attiva all’azione sociale ed individuale di responsabilità degli amministratori
In caso di fallimento, il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f., con conseguente difetto sopravvenuto di legittimazione ad agire del socio a decorrere dalla data del fallimento. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza legale della parte interessata alla riassunzione. Ai fini del decorso del termine per la riassunzione è necessario che il curatore fallimentare conosca lo specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare.
L’azione ex art. 2395 c.c. non richiede che tra amministratore e terzo esista un contratto (o un precedente “contatto sociale”) che generi obbligazioni contrattuali che possano riuscire inadempiute. Il criterio del “danno diretto” non serve a delimitare l’ambito applicativo delle conseguenze risarcibili ex art. 1223 c.c. (ossia il quantum), ma le condizioni dell’azione ex art. 2395 c.c. (an debeatur), per distinguerla dalle azioni pertinenti ai pregiudizi che sono assoggettate al diverso regime ex artt. 2393 e 2394 c.c. Poiché il danno si verifica direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, e non come conseguenza riflessa del danno al patrimonio sociale, il danneggiato esercita l’azione ex art. 2395 c.c. jure proprio e non in qualità di sostituto processuale della società, che pertanto non è litisconsorte necessario. In assenza di un danno al patrimonio sociale, la dichiarazione di fallimento non attribuisce al curatore facoltà di esercitare quest’azione o di proseguire l’azione già esercitata, diversamente da quelle ex artt. 2393 e 2394 c.c., e correlativamente non toglie al danneggiato la legittimazione ad agire.
Estinzione del processo
L’estinzione del processo deve essere dichiarata con Sentenza del Collegio, ove la dichiarazione di rinuncia ed accettazione ex art. 306 c.p.c. intervenga dopo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, come si desume dall’art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Estinzione del procedimento di accertamento della responsabilità dell’amministratore per mancata integrazione del contraddittorio
Il termine concesso dal giudice per l’integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall’art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né innovato, né prorogato ai sensi dell’art. 153 c.p.c., sicché, [ LEGGI TUTTO ]
Nell’azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, comma 3, cod. civ., promossa dal socio, la società è litisconsorte necessaria
Il socio di s.r.l. che promuova azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ex art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., agisce nella posizione di sostituto processuale della società. [ LEGGI TUTTO ]
Litisconsorzio necessario della srl nell’azione di responsabilità svolta dal singolo socio nei confronti degli amministratori
Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l’art. 2476 comma 3 c.c., ad esercitare come sostituto processuale l’azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio quale litisconsorte necessaria; ne deriva che l’omessa integrazione del contraddittorio, in violazione dell’ordine del Giudice, comporta, in caso di espressa eccezione, l’estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c. e, in difetto di tale eccezione, l’improcedibilità dell’azione proposta.
Estinzione del processo per tardiva riassunzione dello stesso a seguito dell’operatività automatica della causa di interruzione costituita dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti
La conoscenza legale dell’evento interruttivo in capo alla parte interessata alla riassunzione deve intendersi in senso processualcivilistico con riferimento non alla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ma [ LEGGI TUTTO ]