Art. 444 c.p.p.
14 risultati
Azione risarcitoria ai sensi dell’art. 2395 c.c. promossa dal venture capitalist: natura della responsabilità, valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile e dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito.
Il parziale mutamento degli elementi fattuali integranti la causa petendi e l’ampliamento del petitum rientrano nei confini della emendatio libelli – come definiti dalla Suprema Corte a sezioni unite, sentenza n. 12310/2017 – quando la domanda così modificata risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione, senza che le precisazioni effettuate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. abbiano compromesso le potenzialità difensive del convenuto o comportato un allungamento dei tempi processuali.
Azione di responsabilità del curatore fallimentare: valore probatorio della sentenza penale di patteggiamento
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso [ LEGGI TUTTO ]
Puntualizzazioni sugli oneri di allegazione rispetto alla condotta di “svuotamento” del patrimonio sociale ad opera del liquidatore. Valenza probatoria della sentenza ex art. 444 c.p.p. in sede civile.
La domanda proposta dalla parte creditrice ai sensi degli artt. 2489 e 2395 c.c., fattispecie che si riferisce al danno diretto che la parte lamenti di aver subito nel proprio patrimonio per effetto della condotta illegittima del liquidatore, ha ad oggetto [ LEGGI TUTTO ]
Fusione per incorporazione e “mancata restituzione” dei finanziamenti già concessi dalla controllata alla controllante
La costituzione di parte civile nel processo penale rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti tanto di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, quanto di tutti i coobligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale.