Art. 614 bis c.p.c.
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Diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.: oggetto e modalità di esercizio
L’oggetto del controllo di cui all’art. 2476, co. 2, c.c., sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale, ha uno spettro ampio: il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio non partecipante alla gestione nella s.r.l. ha ad oggetto tutti i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione, se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Dato l’ampio confine dell’oggetto del controllo, il perimetro dei poteri di ispezione del socio di una s.r.l. si definisce sui documenti relativi all’amministrazione della società e comprende, quanto all’oggetto, tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata dall’organo amministrativo per l’esercizio delle proprie funzioni e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa. Il controllo dei soci non amministratori nella s.r.l. è assimilabile al controllo sindacale previsto in tema di s.p.a.
Le modalità di esercizio del diritto di consultazione vanno individuate con applicazione del principio di buona fede, al quale va dunque ricondotto il concreto esercizio del diritto in discussione, con la conseguenza che, in applicazione di tale principio, al socio va riconosciuta la possibilità di: (i) estrarre copia, a sue spese, di tale documentazione, atteso che l’estrazione di copia appare connaturata all’effettività dell’esercizio del diritto di controllo, altrimenti in fatto limitato o, comunque, richiedente modalità di consultazione che, data la complessità della documentazione da esaminare, risulterebbero eccessivamente onerose ovvero non esaustive; e (ii) consultare presso la sede sociale o in altro luogo ove la documentazione si trova.
Class-action contro Balocco: la decisione del tribunale di Torino sul Pandoro-gate
In tema di pratiche commerciali scorrette sussiste il sistema del doppio binario di tutela, una amministrativa e l’altra di ordine giudiziario. La natura amministrativa dell’AGCM e dei provvedimenti che possono essere da questa adottati e il sistema del doppio binario escludono la possibilità di invocare il principio del “ne bis in idem”.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 840 sexiesdecies, comma 1, e 840 bis, c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 7 e 8 del D. M. 17 febbraio 2022 n. 27 per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 comma 1, Cost. e 6 CEDU.
Sono legittimate a proporre l’azione inibitoria collettiva le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendono la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al citato art. 840-sexiesdecies, co. 1, primo periodo, c.p.c..
I requisiti di legittimazione delle associazioni che propongono l’azione di classe devono ritenersi sussistere, ove già accertati dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di conferma dell’iscrizione presso l’elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 17 del Codice del Consumo, nonché ulteriormente verificati dal Ministero della Giustizia in sede di iscrizione delle associazioni nell’elenco di cui all’art. 840 bis c.p.c., essendo tali associazioni legittimate a proporre l’azione fino alla data di aggiornamento dell’elenco ex art. 8, comma 1, del Decreto 17 febbraio 2022 n. 27.
In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell’art. 295 c.p.c. manchi il riferimento ad una pregiudiziale controversia amministrativa, non può escludersi in via di principio la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualcosa imposta dall’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia e, se, in particolare, tra i due giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il principio del contraddittorio.
Integra una pratica commerciale scorretta vietata dall’art. 20, comma 1, del Codice del Consumo, la diffusione di un comunicato stampa finalizzato alla presentazione della novità di un prodotto e di una iniziativa commerciale intrapresa dalla società produttrice dello stesso, ove quest’ultima risulti consapevole di aver già svolto l’attività reclamata, in quanto pratica contraria alla diligenza professionale. La medesima pratica è altresì idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio ove i messaggi diffusi al pubblico risultino idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell’iniziativa commerciale intrapresa dalla società, lasciando intendere che il consumatore avrebbe potuto contribuirvi.
La possibilità di utilizzare la nuova “azione inibitoria collettiva” prevista dall’art. 840 sexiesdecies c.p.c. per conseguire “misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” ossia per ottenere la tutela ripristinatoria trova il proprio confine invalicabile nell’assegnazione dei risarcimenti e delle restituzioni alla sola “azione di classe” come chiaramente dimostrato dalla specifica previsione dell’art. 840 bis, c.p.c. che, a differenza dell’art. 840 sexiesdecies c.p.c., prevede espressamente anche la “condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”. Le “misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” mirano a ristabilire lo stato di fatto preesistente e non un devono essere un mezzo per conseguire un risultato proiettato in avanti [nel caso di specie: la soddisfazione dell’intento che ha indotto i consumatori all’acquisto del prodotto].
Sull’efficacia della garanzia a prima richiesta in sede di cessione di partecipazioni
Domanda cautelare a tutela del diritto di controllo del socio di s.r.l. e misure di coercizione indiretta a carico dell’amministratore
È inammissibile, poiché proposto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, il reclamo avverso l’ordinanza cautelare che non abbia accolto, insieme alla richiesta per l’ottenimento di un provvedimento di ostensione della documentazione societaria, anche la richiesta di emissione di un provvedimento di condanna dell’amministratore unico della società resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
L’ordine impartito con l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. e 2476, co. 2, c.c., benché destinato a essere eseguito mediante la necessaria cooperazione degli amministratori della società cui è riferibile la documentazione oggetto di ostensione, deve intendersi rivolto esclusivamente a detto ente, il quale costituisce l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare. Non fa eccezione a tale regola la domanda ex art. 614 bis c.p.c., formulata al fine di garantire l’effettività della tutela invocata, non potendosi ancorare la legittimazione passiva dell’amministratore al solo fatto che l’esecuzione del provvedimento richiede necessariamente la cooperazione dell’organo gestorio della società reclamata.
Revoca e modifica di provvedimenti cautelari ex art. 669 decies c.p.c.: aspetti processuali e sostanziali
È ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di accoglimento o di rigetto resa ex art. 669 decies c.p.c. a seguito di un’istanza di revoca o di modifica di un provvedimento cautelare. In tal caso compito del giudice del reclamo è soltanto quello di sindacare la valutazione da parte del g.i. della persistente meritevolezza della misura cautelare alla luce delle risultanze progressivamente acquisite nella causa di merito, verificando l’effettivo mutamento delle circostanze e l’idoneità di tale mutamento a far venire meno i presupposti del provvedimento revocando.
Non integra mutamento delle circostanze, che costituisce il presupposto della richiesta revoca o modifica del provvedimento cautelare ex art. 669 decies c.p.c., l’avere adempiuto totalmente o parzialmente all’ordine impartito con lo stesso provvedimento di cui si chiede la modifica. Ciò in quanto tale adempimento costituisce la fisiologica esecuzione del provvedimento.
Annullamento di un contratto di locazione per conflitto di interessi
Perché un contratto venga annullato per conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato è necessario che il conflitto risulti in concreto e che il contratto sia pregiudizievole per gli interessi del rappresentato.
Sul diritto di consultazione e ispezione della documentazione sociale
Controllo individuale del socio s.r.l.: presupposti, oggetto e limiti
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è riconosciuto all’art. 2476, comma 2, c.c. in capo ai soci s.r.l. che non partecipano all’amministrazione ed è manifestazione di un potere di controllo individuale non necessariamente a corredo della legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità bensì funzionale a garantire la trasparenza della gestione e il controllo del singolo socio.
Il controllo del socio s.r.l. si esplica in due direzioni: diritto di informazione e diritto di consultazione con facoltà di estrarre copia. Il perimetro del potere di indagine del socio sui “documenti relativi all’amministrazione”, quanto all’oggetto, ricomprende tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata o utilizzata dall’organo amministrativo per il corretto esercizio delle proprie funzioni che si possa reputare nella materiale disponibilità giuridica dello stesso. In questo senso, detta prerogativa può dirsi coincidente con il potere di controllo esercitato dal collegio sindacale di s.p.a. sull’organo gestorio.
Il potere di controllo del socio s.r.l., da leggere oggi anche alla luce del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, si estende anche all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Il limite al potere di controllo va individuato nell’esercizio in buona fede delle relative facoltà e nel bilanciamento degli interessi di volta in volta coinvolti da individuare sulla base dell’opportunità di tutelare specifici interessi sociali che si dispieghino eventualmente in conflitto con quelli del socio.
Contraffazione brevettuale: interpretazione ed integrazione del titolo esecutivo giudiziale sulla base di elementi extratestuali
Il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.
In caso di mancata indicazione all’interno di un provvedimento di inibitoria del criterio di calcolo della penale fissata giudizialmente, il successivo giudice dell’opposizione al precetto può, al fine di definire il significato e l’estensione dell’accertamento compiuto dal giudice del merito con la sentenza, integrare il pensiero del predetto giudice con quanto risulta dagli atti e documenti prodotti nonché dalle relazioni degli ausiliari nel precedente giudizio.
Il fiduciario fa venire meno il pactum fiduciae se aliena azioni o quote senza previa indicazione del fiduciante
Nel caso di intestazione fiduciaria di azioni o partecipazioni societarie, il fiduciario che ne assume la titolarità, deve comportarsi nella modalità stabilita in precedenza con il fiduciante e restituire i titoli alla scadenza convenuta ovvero nel caso in cui venga meno tale patto fiduciario.
Il rapporto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie, non richiede la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”, in quanto il patto in questione è equiparabile al contratto preliminare il quale, in base all’art. 1351 c.c., deve avere la medesima forma del contratto definitivo e la cessione di quote risulta essere un negozio che “che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili”.
Il “pactum fiduciae” viene meno se il fiduciario aliena a terzi le azioni o partecipazioni senza previa indicazione del fiduciante. In tal caso, il fiduciario deve ritrasferire le partecipazioni al fiduciante ed essendo quella in oggetto un’obbligazione di fare infungibile, il fiduciario – soggetto obbligato – è assoggettato al pagamento di una penale in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 614 bis c.p.c.