Art. 614 bis c.p.c.
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Riconoscimento in sede cautelare del diritto di accesso alla documentazione sociale del socio di S.r.l. e applicazione dell’astreinte
Il socio di s.r.l. ha diritto di chiedere con provvedimento d’urgenza l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale per consentirgli la tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata. Precisamente: a) al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività sociale oltre al diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili; b) le modalità di esercizio del diritto di accesso devono essere improntate al canone della buona fede; c) l’accesso alla documentazione societaria da parte del socio deve essere eseguito nel rispetto delle esigenze gestionali della società e i tempi e i modi del suo esercizio – ferma la piena estrinsecazione del diritto del socio – devono essere concordati con gli organi societari; d) a seguito dell’avvenuto accesso il socio deve garantire la riservatezza circa le informazioni contenute nei documenti visionati. [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di informazione del socio di srl su società controllate di una società holding
Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione [ LEGGI TUTTO ]
Oggetto ed estensione del diritto di informazione del socio non amministratore di una S.r.l. holding pura
Nel contesto di una holding pura, deve ritenersi del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente che il socio non amministratore della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo. Non è dunque questione di raffrontare i poteri del socio della S.r.l. con i poteri del socio della società controllata (in ipotesi S.p.A.) o con quelli dei sindaci nel caso di cui all’art. 2403 bis comma 2 c.c., quanto piuttosto di parametrare il potere di controllo del socio della S.r.l. al potere di gestione spettate all’organo amministrativo della S.r.l. stessa.
Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali, quale assicurata nell’attuale assetto normativo dal controllo sindacale nella spa e dal controllo dei soci non amministratori nella srl” e del tutto “a prescindere … dalla … irrilevante intestazione formale dei relativi atti” (v. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ord. 27.9.17). La questione, dunque non è quella dell’esistenza del diritto ma quella dell’esercizio del diritto e quindi, in sostanza, quella di definire quali sono le conoscenze che l’organo amministrativo della controllante deve avere sulla società direttamente controllata – e quindi anche su quello che segue, cioè sulla controllata dalla controllata – e che può/deve trasferire al socio ex art. 2476 comma 2 c.c. In proposito, si deve ritenere che l’organo amministrativo della holding debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non si spinga/debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/coordinamento.
Nonostante l’ampiezza della formula usata dal legislatore (“notizie sullo svolgimento degli affari sociali”), si deve ritenere che possano rientrare nella dizione legale solo informazioni/notizie tratte da elementi già costituiti, escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi che implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati.
Adempimento dell’obbligo di ritiro dal commercio delle res contraffattorie e opposizione a precetto
In sede di opposizione al precetto, possono essere fatti valere unicamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi rispetto al titolo esecutivo azionato, ma non possono essere sollevate censure nel merito della relativa pronuncia, poiché tale profilo può essere indagato solo tramite i rimedi impugnatori allo scopo previsti (non esperiti nel caso di specie). [ LEGGI TUTTO ]
Tutela cautelare del diritto di ispezione del socio di s.r.l.
Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione spetta al socio di s.r.l. che non sia anche amministratore.
Tutela in via d’urgenza del diritto del socio all’ostensione dei documenti sociali
L’impossibilità per il socio non amministratore di procedere al controllo sulla regolare gestione sociale e sull’andamento economico finanziario della società a r.l. per il tramite della normale interlocuzione con gli organi sociali legittima il ricorso in via d’urgenza al Tribunale e, attesa la necessità di collaborazione degli organi sociali, l’emanazione di un provvedimento [ LEGGI TUTTO ]
Misure di coercizione indiretta nei procedimenti cautelari
La previsione di cui all’art.614-bis c.p.c. trova applicazione anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito
Diritto dei soci di s.r.l. che non partecipano all’amministrazione di prendere visione della relativa documentazione e dei libri sociali
Il socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione ha un diritto potestativo ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c. a consultare e, quindi, prendere visione di tutta la documentazione sociale, cui corrisponde l’onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene.
Misura cautelare in materia di responsabilità dell’Internet Service Provider
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli Internet Service Provider (ISP), previste nel D. Lgs. n. 70/2003 e nella direttiva sul commercio elettronico, lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie, le quali [ LEGGI TUTTO ]
Tabelle di concordanza e marchi notori
La tecnica di commercializzazione attraverso “tabelle di concordanza” o di “equivalenza” determina una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare del marchio ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera a) c.p.i.. L’intento contraffattorio dei marchi altrui viene implicitamente riconosciuto allorché si ricorre a un disclaimer che confessa l’intento di [ LEGGI TUTTO ]