Art. 669 decies c.p.c.
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Revoca e modifica del sequestro conservativo disposto ante causam
Revoca e modifica di provvedimenti cautelari ex art. 669 decies c.p.c.: aspetti processuali e sostanziali
È ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di accoglimento o di rigetto resa ex art. 669 decies c.p.c. a seguito di un’istanza di revoca o di modifica di un provvedimento cautelare. In tal caso compito del giudice del reclamo è soltanto quello di sindacare la valutazione da parte del g.i. della persistente meritevolezza della misura cautelare alla luce delle risultanze progressivamente acquisite nella causa di merito, verificando l’effettivo mutamento delle circostanze e l’idoneità di tale mutamento a far venire meno i presupposti del provvedimento revocando.
Non integra mutamento delle circostanze, che costituisce il presupposto della richiesta revoca o modifica del provvedimento cautelare ex art. 669 decies c.p.c., l’avere adempiuto totalmente o parzialmente all’ordine impartito con lo stesso provvedimento di cui si chiede la modifica. Ciò in quanto tale adempimento costituisce la fisiologica esecuzione del provvedimento.
Revoca di provvedimento cautelare: quando l’esito istruttorio può essere considerato “fatto nuovo”
L’esercizio del potere di revoca di un provvedimento cautelare “processualmente definitivo” richiede l’emersione di un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante al fine della rinnovazione sotto il profilo del periculum o del fumus del giudizio cautelare. In linea generale, l’esito di un atto istruttorio non può avere altro effetto, visto il fine per cui viene assunto, che contribuire alla decisione del giudice del procedimento in cui l’atto è raccolto. L’idea di una delibazione constante di ogni esito parziale dell’istruttoria a fini diversi da quello decisorio implica la conseguenza di una potenziale mutazione continua del quadro processuale, foriera peraltro di continua esposizione di provvisori convincimenti del giudice. In termini ricostruttivi si può evitare il rischio suddetto affermando che l’esito di una prova non è un fatto storico, ma un mero fatto processuale. E’ ben vero che l’esito di una prova potrebbe invece apportare un nuovo elemento di giudizio valutabile anche in altro procedimento, ma solo alla condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico, abbia una sua consistenza di mera rilevazione e non di “valutazione” e quindi si sottragga alla necessità del vaglio giudiziario, nella sede propria, per avere una qualsiasi portata.
Declaratoria di fallimento e revoca del sequestro conservativo ante causam per mutamento di circostanze
E’ revocabile per mutamento delle circostanze il sequestro conservativo ante causam disposto a cautela dell’azione risarcitoria verso gli amministratori di una società ex art. 2394 c.c., nel caso in cui tale società sia stata nel frattempo dichiarata fallita.
Revoca del provvedimento cautelare ex art. 669 decies c.p.c.
Duplicazione di giudizi cautelari e abuso del processo
La condotta di una parte che proponga la medesima domanda cautelare ad autorità giudiziarie diverse, insistendo, sulla base dei medesimi fatti lesivi, per l’accoglimento della domanda, persino dopo l’emissione da parte del giudice, preventivamente adito, di un [ LEGGI TUTTO ]
La riformulazione delle rivendicazioni brevettuali e la revoca del provvedimento cautelare dopo il decorso dei termini per proporre reclamo
Il titolare del brevetto ha la facoltà di sottoporre al Giudice una riformulazione delle rivendicazioni anche in un giudizio di nullità pendente e in ogni stato e grado del giudizio, purché esse rimangano [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale
La proposizione di un’azione di impugnativa di bilancio della società partecipata non esclude il diritto del socio al controllo della gestione ai sensi dell’art. 2476, comma 2°, c.c. (nella specie la società chiedeva la revoca [ LEGGI TUTTO ]
Efficacia della pronuncia arbitrale. Diritti parasociali e qualità di socio
La pronuncia arbitrale produce i suoi effetti sin dalla sua sottoscrizione e vincola le parti regolando il rapporto tra le stesse controverso, ma anche travolgendo i provvedimenti provvisori e anticipatori con essa incompatibili. Pertanto, in un procedimento di reclamo contro un provvedimento cautelare deve tenersi conto della pronuncia arbitrale, anche se impugnata, che ha escluso la qualità di socio di una delle parti, con la conseguente impossibilità per la stessa di far valere un patto parasociale.