Art. 686 c.p.c.
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La conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Ai sensi dell’art. 686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (o un lodo esecutivo). Pertanto, dopo tale momento non vi è più sequestro, né materia di decisione del giudice che lo ha emesso ex art. 669 novies c.p.c. Gli effetti della mancata ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 156 disp. att. c.p.c. riguardano la sola procedura esecutiva.
Non assoggettabilità dell’azienda a sequestro conservativo ex art. 671 cpc
Alla luce della sequestrabilità in via conservativa dei soli beni assoggettabili al pignoramento in cui il sequestro si converte ipso iure all’atto della condanna giudiziale esecutiva (art. 686 c.p.c.), non è pignorabile – né quindi sequestrabile ex art. 671 c.p.c.- l’universitas rerum costituita dal complesso [ LEGGI TUTTO ]