Art. 700 c.p.c.
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Domanda cautelare, ex art. 700 c.p.c., volta a ottenere la sospensione dell’efficacia di un atto di pegno costituito sulle quote di una s.r.l. detenute da altra società: difetto del requisito della residualità.
La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. (diretta a ottenere: la dichiarazione di inefficacia dell’atto di pegno costituito da una società sulle quote di altra società, dalla prima detenute; l’inibitoria del diritto di voto, nell’ambito dell’assemblea dell’ente societario le cui quote sono oggetto del pegno, in capo al creditore pignoratizio; la nomina di un custode delle quote pignorate) non può trovare accoglimento [ LEGGI TUTTO ]
Difetto di residualità nel ricorso ex art. 700 c.p.c. a contenuto sospensivo di una deliberazione assembleare
Il ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la sospensione dell’efficacia di una deliberazione assembleare è inammissibile per difetto del requisito di residualità della tutela garantita dal procedimento in questione, essendo a quel fine previsto il rimedio tipico della sospensione ex art. 2378 c.c. da chiedersi contestualmente all’impugnazione della deliberazione.
Patto d’opzione ed effetto liberatorio del mancato esercizio della facoltà di accettare l’altrui proposta irrevocabile
Il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale preparatorio che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi della fattispecie a formazione progressiva, costituita dapprima dalla irrevocabilità della proposta e successivamente dall’accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Da quest’ultimo sorge, quindi, in capo all’opzionario un diritto potestativo dal cui esercizio, mediante un atto unilaterale, discende l’instaurarsi del rapporto contrattuale definitivo e, correlativamente, la parte che ha accettato di rimanere vincolata alla propria dichiarazione versa in una situazione di mera soggezione. Il mancato esercizio, entro la scadenza del termine all’uopo fissato, della facoltà di accettare l’altrui proposta irrevocabile ex art. 1331 c.c., facendo venir meno la soggezione dell’offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l’opzione, libera definitivamente il primo, non essendo ipotizzabile che la posizione di soggezione del promittente sia protratta sine die.
Riconoscimento in sede cautelare del diritto di accesso alla documentazione sociale del socio di S.r.l. e applicazione dell’astreinte
Il socio di s.r.l. ha diritto di chiedere con provvedimento d’urgenza l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale per consentirgli la tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata. Precisamente: a) al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività sociale oltre al diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili; b) le modalità di esercizio del diritto di accesso devono essere improntate al canone della buona fede; c) l’accesso alla documentazione societaria da parte del socio deve essere eseguito nel rispetto delle esigenze gestionali della società e i tempi e i modi del suo esercizio – ferma la piena estrinsecazione del diritto del socio – devono essere concordati con gli organi societari; d) a seguito dell’avvenuto accesso il socio deve garantire la riservatezza circa le informazioni contenute nei documenti visionati. [ LEGGI TUTTO ]
Applicabilità del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ad attività di promozione e marketing innovative e concorrenza sleale confusoria. Il caso Trenitalia/Italo
L’attività di promozione e offerta commerciale diretta a utenti predeterminati e finalizzata alla conclusione di specifici contratti deve intendersi attività di mera promozione e offerta commerciale, non potendosi propriamente qualificare come attività pubblicitaria soggetta pertanto al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e alla normativa in materia di pubblicità ingannevole dettata dal D.lgs. nr. 145/2007, [ LEGGI TUTTO ]
Rapporto tra azione di responsabilità degli amministratori e azione cautelare di revoca
La domanda cautelare di revoca di un amministratore di S.r.l., da avanzare nelle forme di cui all’art. 700 c.p.c., non presuppone la contestuale proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori [ LEGGI TUTTO ]
La concorrenza sleale c.d. parassitaria prescinde dalla nullità dei segni distintivi dell’impresa, potendo ben risultare aliunde
Ai fini concorrenziali rileva l’attività confusoria e parassitaria in sé considerata, attività che prescinde del tutto dalla validità o meno del marchio. Un’impresa, infatti, ha tutela contro la concorrenza sleale indipendentemente dalla validità dei titoli di privativa industriale di cui fosse eventualmente titolare, come avviene nel caso di utilizzo di una ditta o insegna identica da parte di un concorrente.
In altre parole, quand’anche il marchio fosse nullo in quanto non distintivo, sarebbe in ogni caso concorrenzialmente illecita l’attività di un concorrente che si propone su internet quale rivenditore degli stessi identici prodotti, sfruttandone parassitariamente l’iniziativa commerciale mediante l’adozione dei medesimi codici ASIN, in tal modo comparendo sistematicamente quale rivenditore alternativo all’impresa in qualsivoglia ricerca eseguita da un utente.
Sull’abuso dell’usufruttuario di quote di s.r.l.
Integra condotta abusiva ai sensi dell’art. 1015 c.c. l’inerzia dell’usufruttuario liquidatore che ha determinato la propria permanenza in carica in danno degli interessi dei nudi proprietari alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e della sua destinazione secondo lo schema liquidatorio.
Ammissibilità della tutela cautelare per i diritti di credito
Lo strumento cautelare costituisce una componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale, tutela da intendersi come concreta attuazione del principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione, rendendo vana l’attuazione satisfattiva del diritto. La garanzia costituzionale del diritto d’azione trova completa attuazione sul versante cautelare solo con un’azione d’urgenza di carattere generale. La tutela urgente è, dunque, lo strumento che munisce i diritti soggettivi di un’idonea tutela che anticipa quella fornita dai rimedi ordinari e ne rappresenta una componente irrinunciabile, in un sistema giurisdizionale che voglia essere efficiente e, soprattutto, effettivo. Questo collegamento strumentale della tutela cautelare d’urgenza con l’esigenza d’attuare il principio d’effettività della giurisdizione, mostra con tutta evidenza che l’ambito oggettivo di applicazione della tutela d’urgenza deve essere identico a quello della tutela giurisdizionale di cognizione che è, com’è noto, la via ordinaria di tutela dei diritti soggettivi. Ciò implica che la tutela d’urgenza sia strumentale indistintamente a tutte le forme di tutela giurisdizionale “in via ordinaria”, e che la misura cautelare è, quindi, strumento di salvaguardia dei diritti soggettivi di qualunque natura, senza che si possano operare distinzioni di sorta.
Con riferimento ai diritti di credito si è assistito all’abbandono della teoria della non tutelabilità a priori per la astratta risarcibilità, in termini monetari, della relativa lesione, potendo configurarsi casi in cui gli strumenti risarcitori per la riparazione definitiva del pregiudizio sofferto non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con il conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra il danno subito ed il danno risarcito.
Oggetto ed estensione del diritto di informazione del socio non amministratore di una S.r.l. holding pura
Nel contesto di una holding pura, deve ritenersi del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente che il socio non amministratore della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo. Non è dunque questione di raffrontare i poteri del socio della S.r.l. con i poteri del socio della società controllata (in ipotesi S.p.A.) o con quelli dei sindaci nel caso di cui all’art. 2403 bis comma 2 c.c., quanto piuttosto di parametrare il potere di controllo del socio della S.r.l. al potere di gestione spettate all’organo amministrativo della S.r.l. stessa.
Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali, quale assicurata nell’attuale assetto normativo dal controllo sindacale nella spa e dal controllo dei soci non amministratori nella srl” e del tutto “a prescindere … dalla … irrilevante intestazione formale dei relativi atti” (v. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ord. 27.9.17). La questione, dunque non è quella dell’esistenza del diritto ma quella dell’esercizio del diritto e quindi, in sostanza, quella di definire quali sono le conoscenze che l’organo amministrativo della controllante deve avere sulla società direttamente controllata – e quindi anche su quello che segue, cioè sulla controllata dalla controllata – e che può/deve trasferire al socio ex art. 2476 comma 2 c.c. In proposito, si deve ritenere che l’organo amministrativo della holding debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non si spinga/debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/coordinamento.
Nonostante l’ampiezza della formula usata dal legislatore (“notizie sullo svolgimento degli affari sociali”), si deve ritenere che possano rientrare nella dizione legale solo informazioni/notizie tratte da elementi già costituiti, escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi che implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati.