Art. 700 c.p.c.
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Cessione di quote e residualità del rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c.
Deve ritenersi inammissibile per carenza del requisito della residualità il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l’esecuzione specifica di un obbligo di contrarre in un contesto in cui il ricorrente chiede che venga accertato il suo diritto a rendersi definitivamente acquirente di una partecipazione societaria (a ciò essendo invero deputato lo strumento del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.).
La cautela nella fase pre-assembleare
Anche la semplice convocazione dell’assemblea per deliberare l’esclusione di un socio legittima la richiesta di un provvedimento cautelare pre-assembleare qualora sia già palese la volontà dei soci in merito alla decisione da assumere (nel caso di specie, parte ricorrente lamentava la nullità della clausola statutaria ex art. 2437-bis c.c. in ragione della sua «genericità»). [ LEGGI TUTTO ]
Revoca degli amministratori di società di persone
In materia di revoca dell’amministratore di società di persone ex art. 2259 c.c., in caso ricorso avverso detta revoca, proposto formalmente anche ai sensi dell’art. 2378 co. 3° c.c. ma da intendersi quale istanza cautelare di sospensione della revoca ad amministrare – in difetto di provvedimento tipico nel corpo dell’art. 2259 c.c. – ai sensi dell’art. 700 c.p.c.:
a) la disamina della fondatezza del ricorso è circoscritta dal contenuto originario della decisione impugnata, non essendo ammissibile che le ragioni di questa – salva sempre la loro illustrazione e miglior esplicazione – siano integrate solo in sede giudiziale con fatti e motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati in sede deliberativa dagli altri soci;
b) grava inoltre sulla società convenuta l’onere di provare la fondatezza degli addebiti in termini di sussistenza della giusta causa richiesta dall’art. 2259 co. 1° c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere dal rapporto amministrativo senza conseguenze ripristinatorie o risarcitorie;
c) per la revoca della facoltà di amministrare ex art. 2259 co. 1° c.c. è necessaria e sufficiente una giusta causa tale da far venire meno in capo agli altri soci l’affidamento risposto al momento della nomina (sia pur in sede di atto costitutivo) sulla correttezza e le attitudini del revocato (cfr. Cass. Sez. 1, n. 23381 del 15/10/2013).
Conflitto di interessi di amministratori di S.n.c.
Non versano in una situazione di conflitto di interessi due amministratori di S.n.c. in quanto soci di altra società in nome collettivo qualora quest’ultima non corrisponda alla prima i canoni locatizi dovuti in forza di contratto di locazione stipulato tra le due società. In particolare, la ripresa dei pagamenti dovuti [ LEGGI TUTTO ]
Assenza di nesso di causalità fra pericolo paventato e provvedimento cautelare richiesto
Consumazione degli effetti dei provvedimenti cautelari preassembleari al termine dell’assemblea cui si riferiscono
La sospensione cautelare degli effetti di una deliberazione consiliare (con la quale si designava chi avrebbe dovuto presiedere una futura assemblea) nonché i provvedimenti necessari adottati nell’imminenza della medesima assemblea sono da revocarsi nel momento in cui l’assemblea in questione risulta conclusa, essendosi esaurita qualsiasi residua efficacia vincolante dei predetti provvedimenti cautelari. [ LEGGI TUTTO ]
Revoca dell’amministratore di S.r.l.: posizione processuale della società e nomina del curatore speciale
Per ragioni di coerenza logica, il principio secondo cui la società a responsabilità limitata è litisconsorte necessaria nei giudizi di responsabilità degli amministratori è da applicarsi anche ai giudizi cautelari di revoca degli amministratori medesimi.
Inammissibilità della nomina di un amministratore giudiziale contestualmente alla revoca di un amministratore – anche di fatto – ex art. 700 c.p.c.
E’ inammissibile l’istanza cautelare svolta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e non (anche) dell’art. 2476, co. 3, c.c., diretta ad ottenere la “revoca degli amministratori, anche di fatto, della S.r.l. e, contestualmente la nomina di un amministratore giudiziale”. Detta istanza non può che essere letta così come concretamente proposta, vale a dire nell’inscindibilità del bene della vita (rimozione degli amministratori dalla gestione della società per sostituirvi un amministratore nominato dal Tribunale) con essa motivatamente e consapevolmente richiesto, senza possibilità di scinderla nelle sue singole – ed astrattamente individuabili parti (revoca amministratore, inibizione dei poteri del procuratore-amministratore de facto, nomina di un amministratore giudiziario). [ LEGGI TUTTO ]
Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la revoca di un amministratore di S.r.l.; “inconcepibilità” giuridica della revoca di un amministratore di fatto.
Quando è prevista, in relazione a una determinata fattispecie (“gravi irregolarità nella gestione della società”), una tutela cautelare tipica – qual è il ricorso per la revoca di amministratore di S.r.l. di cui all’art. 2476, comma 3°, c.c. – non è ammissibile una tutela cautelare atipica che tenda a ottenere un provvedimento cautelare che, adottando la cautela tipica, non sarebbe ammesso (cfr., in proposito, Trib. Milano, 20 settembre 2017; Trib. Milano 3 febbraio 2015; Trib. Ravenna, 25 novembre 2005). A ragionare altrimenti, infatti, si consentirebbe l’elusione di norme imperative: così è nel caso di specie considerando che parte ricorrente mira a conseguire con strumento atipico un risultato cautelare che, adottando lo strumento tipico, non sarebbe certamente ottenibile, cioè la nomina di un amministratore giudiziale alla società.
Usufrutto su quote, abusi dell’usufruttuario e tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.. Diritto di revoca dell’amministratore
L’anticipazione dell’accertamento della cessazione del diritto di usufrutto su quote, con conseguente rispristino di tutto lo spettro dei diritti dominicali in capo al ricorrente, nudo proprietario delle stesse quote, non è possibile oggetto di provvedimento ex art. 700 c.p.c., vertendosi in sostanza in una situazione nella quale viene ad essere controversa la posizione dominicale – e possessoria – relativa alle quote in discussione e, dunque, il rimedio apprestato dall’ordinamento è quello del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., comportante la nomina di custode delle quote, abilitato ex artt. 2352 e 2471 bis cc all’esercizio del diritto di voto e, come tale, in grado di indirizzare – in particolare, ove lo ritenga necessario, attraverso la nomina di nuovo amministratore – la gestione sociale nell’interesse dell’ente e, quindi, anche nell’interesse del nudo proprietario che lamenti abusi dell’usufruttuario. [ LEGGI TUTTO ]