Art. 700 c.p.c.
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Ricorso cautelare per l’accesso ai documenti sociali e periculum in mora
Nel ricorso d’urgenza per l’ accesso ai documenti sociali il periculum in mora risiede nella necessità, per il socio non amministratore, di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto di controllo sulla gestione sociale. Si tratta invero di un diritto non patrimoniale finalizzato anche ad evidenziare criticità nella gestione e ad esercitare tempestivamente le opportune reazioni, dal che discende che l’attesa del giudizio di merito potrebbe pregiudicare gravemente la posizione del socio e i suoi diritti, anche patrimoniali, derivanti dalla partecipazione alla società.
Non esclude l’urgenza la circostanza che il socio abbia chiesto solo dopo alcuni anni l’accesso a documentazione risalente, ben potendo il socio controllare l’operato dell’amministratore ad ampio spettro ed esaminare anche documentazione risalente di qualche anno, al fine di verificarne l’operato e di fare emergere eventuali irregolarità manifestatesi successivamente.
Esercizio dei poteri di controllo dei soci non amministratori di S.r.l.
La valutazione della fondatezza del ricorso cautelare con cui il socio che non partecipa all’amministrazione della s.r.l. domanda di avere accesso alla consultazione della documentazione inerente alla gestione della società tiene conto, sul piano del fumus, della previsione contenuta all’articolo l’art. 2476 co. 2 c.c., la quale stabilisce che i soci che non partecipano all’amministrazione della s.r.l. hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Sul piano del periculum, tale valutazione può essere fondata sulla documentata mancanza di risposta alla richiesta formale di informazioni avanzata dal ricorrente e sul rifiuto della banca di fornire direttamente la documentazione in mancanza di autorizzazione della società.
Sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, la fondatezza della domanda cautelare comporta che le spese vengano poste a carico della parte convenuta, che ha reso necessario provvedere ad instaurare il rimedio cautelare.
Cessione di partecipazioni in esecuzione di una delibera invalida
La cessione di partecipazioni di una società a responsabilità limitata da parte di una holding non conduce a un mutamento sostanziale dell’oggetto sociale, costituendo, di contro, unitamente all’assunzione e alla gestione delle stesse, mero atto gestorio rientrante nella sua attività tipica.
Una diminuzione degli utili distribuiti in favore di un socio derivante dell’intervenuta cessione del cespite maggiormente redditizio esula dalle tutele riconosciute dall’art. 2468, co. 4, c.c. e rientra, invece, nel rischio tipico d’impresa che si assumono tutti i soci.
I diritti acquistati dai terzi in base a un atto compiuto in esecuzione di una delibera invalida sono pregiudicati solo ove l’acquisto risulti effettuato in mala fede, da intendersi come conoscenza o conoscibilità del vizio della delibera.
La rinuncia tacita da parte dei soci ai diritti di prelazione e gradimento previsti dallo statuto
La tutela di diritto d’autore di personalizzazioni del software che non incidono sul codice sorgente
Ai sensi dell’art. 161 l.d.a. il procedimento per descrizione è espressamente ammesso anche in materia di diritto d’autore.
La tutela autoriale attribuita al software non riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma concerne solo la veste formale delle istruzioni codificate, di regola incorporate nel codice sorgente. E’ infatti perfettamente ammissibile che vi sia una pluralità di programmi che assicurano lo svolgimento delle medesime attività anche attraverso strumenti identici o molto simili, purché siano scritti in maniera diversa.
Tuttavia, ciò non esclude che una tutela possa essere assicurata anche ad espressioni testuali che non siano contenute nel codice sorgente, purché siano espresse in una forma che rappresenta il frutto della creatività dell’autore (nella specie tuttavia il Giudice ha ritenuto di non avere elementi per affermare che le macro realizzate dal ricorrente siano codificate con una veste formale che rappresenti l’espressione personale dell’utente).
Le macro registrate dall’utente in un programma per elaboratore non possono essere qualificate come banche dati tutelabili ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 9 l.d.a., poiché dalla definizione normativa fornita dall’art. 2, così come dalla nozione comune, emerge come la banca dati si caratterizzi per sua idoneità a rendere accessibili (e quindi consultabili) le informazioni in essa contenute, laddove nel software le istruzioni operative non sono destinate alla consultazione da parte dell’utente, bensì alla esecuzione da parte della macchina.
Domanda cautelare a tutela del diritto di controllo del socio di s.r.l. e misure di coercizione indiretta a carico dell’amministratore
È inammissibile, poiché proposto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, il reclamo avverso l’ordinanza cautelare che non abbia accolto, insieme alla richiesta per l’ottenimento di un provvedimento di ostensione della documentazione societaria, anche la richiesta di emissione di un provvedimento di condanna dell’amministratore unico della società resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
L’ordine impartito con l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. e 2476, co. 2, c.c., benché destinato a essere eseguito mediante la necessaria cooperazione degli amministratori della società cui è riferibile la documentazione oggetto di ostensione, deve intendersi rivolto esclusivamente a detto ente, il quale costituisce l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare. Non fa eccezione a tale regola la domanda ex art. 614 bis c.p.c., formulata al fine di garantire l’effettività della tutela invocata, non potendosi ancorare la legittimazione passiva dell’amministratore al solo fatto che l’esecuzione del provvedimento richiede necessariamente la cooperazione dell’organo gestorio della società reclamata.
Voto dell’usufruttuario sulla quota di s.r.l. e scioglimento della società
Lo scioglimento della società, anche se provocato dall’usufruttuario con il proprio voto o la propria condotta, non costituisce perimento della cosa ai sensi dell’art. 1014 c.c., né abuso dell’usufruttuario ai sensi dell’art. 1015 c.c. Lo scioglimento dell’organizzazione societaria e la conseguente liquidazione del suo patrimonio, infatti, non estingue i diritti sociali, ma li trasforma in diritto alla quota di liquidazione, sicché il nudo proprietario non soffre nessun pregiudizio per il mero fatto dello scioglimento della società cui partecipava.
La particolarità della res, nel caso di usufrutto insistente su partecipazioni societarie, impone di valutare la condotta dell’usufruttuario con ottica diversa e più ampia rispetto a quella strettamente dominicale, essendo il valore della partecipazione connesso alla consistenza patrimoniale della società e alla concreta possibilità che l’ente possa continuare ad esercitare attività economica in forma collettiva. Sicché, in caso di conflitto insanabile fra i soci e di stallo societario, la liquidazione potrebbe risultare l’unico esito ex lege perseguibile.
Diritto di ispezione e controllo del socio non amministratore di s.r.l.
Il diritto alla consultazione/ispezione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione ex art. 2476, co. 2, c.c. configura un diritto incondizionato e riservato al socio di s.r.l. (a prescindere dalla entità del valore della sua quota) che non riveste la carica di amministratore e diretto a consentire l’ispezione sociale ed il controllo sulla gestione degli amministratori. Detto diritto si concretizza nella facoltà del socio di accedere, prendere visione ed estrarre copia in linea generale di tutta la documentazione sociale. Detto diritto può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell’interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo, e non necessita che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.
Il diritto di ispezione e controllo del socio non amministratore deve essere esercitato con il solo limite generale del divieto di abusare del medesimo, non potendo appunto il suo esercizio essere connotato da abusività e/o malafede, sussistendo l’obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza, mettendo in condizione la società di poter adempire e senza arrecare pregiudizio alla regolare, efficiente ed ordinata gestione sociale, nonché senza che possa essere arrecato danno all’attività economica della società medesima ed in modo tale da escludere che il socio possa avere accesso a dati della società resistente che, ove posti a vantaggio di terzi siano in condizione di comprometterne gli interessi.
Nel contemperamento degli interessi contrapposti, appare necessario tutelare anche quello della società resistente a mantenere riservate, rispetto al socio che opera per società concorrenti quelle informazioni che possono attribuire sul mercato alla società un certo vantaggio competitivo o comunque quelle informative attinenti all’assetto sociale che, se rese note alla società concorrente, possono portare detrimento.
Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. su istanza del singolo socio e rapporto con la denuncia per gravi irregolarità
L’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. Si tratta di un’ipotesi di legittimazione straordinaria con la quale il socio in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio al proprio patrimonio, con conseguente partecipazione necessaria (art. 102 c.p.c.) del soggetto titolare del diritto (la società), che deve stare in giudizio quale litisconsorte necessario con un curatore. Nel merito, presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico in discussione sono: (i) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per gravi irregolarità nella gestione della società al momento della decisione sull’istanza; (ii) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio (accertamento, in base a cognizione non piena, della violazione da parte dell’amministratore degli obblighi ad esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e del concreto pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall’inadempimento in questione); (iii) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di gravi irregolarità nella gestione della società, da cui può derivare aggravamento del danno già cagionato al patrimonio sociale ovvero che siano suscettibili di determinare ulteriori danni. Le gravi irregolarità non rilevano in sé ma in quanto produttive di danno.
I presupposti dell’azione della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. con la quale il socio può chiedere l’ispezione o la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario sono “gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società”, invece la domanda cautelare di revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c., essendo strumentale ad una azione risarcitoria di responsabilità, richiede che sia allegato il danno cagionato dalla condotta violativa degli obblighi di diligente e professionale gestione del liquidatore/amministratore.
L’azione intrapresa dal singolo socio di s.r.l. di cui all’art. 2476, co. 3, c.c. è connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo la funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti.
Mentre l’istituto ex art. 2409 c.c. risulta funzionale alla eliminazione di gravi irregolarità gestorie potenzialmente dannose per la società anche mediante l’attività di un amministratore nominato dal tribunale per il tempo necessario alla eliminazione delle stesse, al contrario, la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2476 c.c. evidenzia il carattere sanzionatorio della revoca dell’amministratore che abbia cagionato un danno alla stessa società mediante azioni ovvero omissioni costituenti anche gravi irregolarità di gestione. Da ciò consegue che la sostituzione dell’amministratore di società a responsabilità limitata nel corso del procedimento cautelare impedisce al giudice ogni pronuncia sull’istanza di revoca e che la legge non attribuisce al giudice che revochi l’amministratore di società a responsabilità limitata nel caso previsto dall’art. 2476 c.c. alcun potere di sostituire la propria volontà a quella dei soci della società nella nomina di altro amministratore in luogo di quello revocato. Al contrario, una diversa interpretazione della norma di cui all’art. 2476 c.c. – secondo la quale, per pervenire alla revoca dell’amministratore, sarebbe sufficiente provare l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione – implicherebbe una sostanziale sovrapposizione tra i due istituti, i quali verrebbero ad avere, nella sostanza, lo stesso oggetto e lo stesso ambito di operatività.