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Art. 700 c.p.c.
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22 Febbraio 2021

Applicabilità della disciplina ex art. 614-bis c.p.c. in ambito cautelare

Deve ritenersi ammissibile l’applicazione del meccanismo dell’art. 614-bis c.p.c. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art.700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.

23 Ottobre 2020

Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.

La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. [ LEGGI TUTTO ]

28 Settembre 2020

Sul diritto di informazione e consultazione del socio di SRL

Deve ritenersi quasi fisiologico che il socio chieda “notizie sullo svolgimento degli affari sociali” e di “consultare libri sociali e altra documentazione pertinente all’amministrazione” in termini abbastanza generici, e comunque senza essere in grado di indicare “concreti fatti di amministrazione” e “specifiche scelte”, poiché egli per definizione “non partecipa all’amministrazione” e ha diritto di accedere per colmare le proprie lacune e ridurre l’asimmetria informativa rispetto agli amministratori.

Come regola di massima, oltre ai libri sociali, sono chiaramente accessibili le scritture contabili che la società è tenuta ad avere per natura e dimensioni, le quali rappresentano l’ossatura portante della contabilità d’impresa che, secondo la letteratura di settore, deve permettere “la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; – la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; – la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio”. Egualmente deve ammettersi – salvo richiedere maggior specificità nella richiesta in funzione delle particolari dimensioni della società – la consultazione della documentazione fiscale (previdenziale, ecc.) nonché degli estratti conto, una volta che sia indiscusso che la società ha conti correnti aperti presso una o più banche. Altri documenti, che la società non sia obbligata a tenere, non possono formare oggetto di un’istanza di provvedimento ex art. 2476 c.c., salvo che il socio istante circostanzi la sua richiesta, offrendo elementi di prova dell’affare sociale a cui la richiesta si riferisce e-o che negli atti della società esiste documentazione di tale affare

3 Agosto 2020

Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la contabilizzazione di somme in bilancio e la relativa menzione nella nota integrativa

La domanda cautelare volta ad ottenere che una persona giuridica (i) contabilizzi in bilancio alcune somme accantonandole a fondi rischi ed oneri e (ii) ne dia notizia nella nota integrativa e/o nella relazione di accompagnamento al bilancio – proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. – difetta dei requisiti [ LEGGI TUTTO ]

29 Luglio 2020

Inammissibilità della nomina dell’amministratore giudiziario per società di persone e adozione di provvedimenti atipici

Pur in presenza di adeguato fumus quanto alla violazione da parte dell’amministratore unico di società semplice degli specifici doveri di trasparenza e rendicontazione connessi alla carica (nella fattispecie, mancata redazione o redazione non conforme dei rendiconti e della relativa nota integrativa ai sensi degli artt. 2261-2262 c.c. e omessa convocazione dei soci in assemblea per l’approvazione dei medesimi) è esclusa l’ammissibilità della nomina dell’amministratore giudiziario per le società di persone, essendo ritenuta incompatibile – dato il diverso e più stringente regime di responsabilità patrimoniale rispetto alle società di capitali – l’individuazione dell’organo amministrativo, agli esiti della cui attività i soci sono patrimonialmente soggetti, da parte del Tribunale con provvedimento atipico non corrispondente ad alcuna pronuncia di merito adottabile in via contenziosa e come tale privo di ogni nesso di strumentalità rispetto all’azione di merito, dovendo dunque assumere la revoca i connotati dell’extrema ratio rispetto a qualsiasi altro provvedimento provvisorio in grado di assicurare il ripristino di una gestione sociale corretta e che tenga conto pienamente dei diritti del socio di minoranza.

27 Luglio 2020

Inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della causa di merito

Il requisito della necessaria indicazione della causa di merito in un giudizio cautelare non può interpretarsi in termini strettamente formalistici, imponendo al ricorrente in sede cautelare di indicare in maniera espressa gli estremi della futura domanda di merito, precisandone finanche le relative conclusioni. Ciò che rileva, piuttosto, è che sia possibile dedurre chiaramente, dal tenore complessivo del ricorso, il contenuto del possibile giudizio di cognizione, senza necessità di un’indicazione testuale ed analitica delle richieste da proporsi successivamente in detta sede.

Codice RG 14911 2020
2 Luglio 2020

Rapporto di inerenza tra la domanda di merito volta ad accertare la contraffazione del marchio debole e la successiva domanda cautelare

Ove nel giudizio di merito venga invocata la tutela del marchio non solo nei confronti di segni e/o marchi allegati e specificamente individuati, ma anche di qualsiasi altro segno distintivo simile a quello azionato, l’ampliamento dell’azione di contraffazione a nuovi marchi che presentano gli stessi profili di illiceità non travalica le barriere preclusive previste dal codice di rito (nel senso di emendare il petitum ben oltre i relativi termini ex art. 183 c.p.c.) a presidio della definitiva formazione del thema decidendum e del thema probandum della causa di merito. Infatti, anche i nuovi segni aventi determinate caratteristiche devono ritenersi compresi nel perimetro oggettivo dell’originaria azione di merito. Ne consegue allora che qualsivoglia nuovo marchio o segno distintivo, che comunque utilizzi una delle due componenti caratteristiche del marchio oggetto della domanda di contraffazione, va considerato compreso nel thema decidendum e potrà essere preso in considerazione anche dalla sentenza resa all’esito del giudizio di merito.
[Nel caso in esame, l’organo giudicante specifica che l’eventuale statuizione di accoglimento della domanda di contraffazione non potrà limitarsi ad inibire genericamente l’uso di qualsiasi altro segno distintivo identico o simile al marchio/i dell’attore, ma dovrà indicare con precisione quale/i caratteristiche specifiche del/i marchio/i dell’attore non potranno essere usate nei nuovi o futuri segni distintivi utilizzati dalla convenuta.]

2 Giugno 2020

Patti di non concorrenza e insussistenza dei presupposti comuni per la tutela cautelare

Non è ravvisabile un pregiudizio “imminente e irreparabile” – necessario presupposto per l’emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc – in relazione alla presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte dell’amministratore delegato dimissionario se: (i) la pattuizione negoziale prevede il pagamento di una rilevante penale per il caso di violazione del patto di non concorrenza sicché il pregiudizio derivante dalla violazione del patto non possa dirsi di per sé irreparabile in quanto di difficile o impossibile monetizzazione; (ii) l’inadempimento contestato all’amministratore si concretizzi nell’impegno assunto da quest’ultimo di ricoprire un incarico simile o analogo a quello precedentemente ricoperto in una società operante sì nello stesso settore dell’attrice nonché ex datrice di lavoro dell’amministratore dimissionario, ma dedita in assoluta prevalenza a un segmento di mercato caratterizzato da peculiarità diverse da quelle proprie del segmento ove la reclamante opera in via principale e tale per cui la possibilità di future condotte dell’amministratore in grado di incidere sulla concreta operatività commerciale della reclamante appaia di per sé residuale; (iii) al momento della richiesta del provvedimento cautelare di urgenza, nessuna condotta dell’amministratore specificamente pregiudizievole della operatività dell’attrice possa dirsi in atto o essere valutata come imminente.

 

 

25 Maggio 2020

Revoca di liquidatori di snc e legittimazione dei creditori in via surrogatoria

Gli eredi del socio defunto di una snc posta in liquidazione dai soci superstiti sono da ritenere non già soci, ma titolari ex art. 2284 c.c. del diritto (non alla liquidazione della quota di pertinenza del loro dante causa al momento del decesso ma) ad ottenere, una volta terminata la liquidazione, l’ammontare del residuo attivo di liquidazione corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del loro dante causa, diritto questo azionabile sia nei confronti della snc sia nei confronti dei soci della stessa, solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali.

Gli eredi del socio defunto, in quanto creditori, non sono di per sé legittimati a chiedere la revoca dei liquidatori per giusta causa, poiché la revoca è configurata quale modifica dei patti sociali richiedente il consenso unanime dei soci: questi ultimi soli legittimati a chiedere una pronuncia sostitutiva rispettivamente al presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore in sede di volontaria giurisdizione, e al Tribunale per la revoca del liquidatore.

Agli eredi del socio defunto può tuttavia essere riconosciuta la legittimazione in via surrogatoria dalla disciplina ex art. 2900 c.c. quando le azioni di revoca dei liquidatori negligenti quella avente ad oggetto azione risarcitoria sociale nei confronti degli stessi siano trascurate dai soci e dalla società loro debitori, tenuto conto, quanto in particolare alla revoca del liquidatore, del rilievo della posizione del creditore particolare del socio ricavabile dalla disciplina ex art.2270 cc, nella quale tale creditore è legittimato ad ottenere lo scioglimento del rapporto sociale ed è dunque legittimato ad incidere sulla stessa persistenza del legame societario del proprio debitore.

Non può essere richiesta in via d’urgenza la nomina di liquidatore giudiziario, non corrispondendo tale richiesta ad alcuna azione di merito,  la nomina del liquidatore di società di persone potendo essere richiesta ex art.2275 cc al Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione solo in presenza di inerzia o disaccordo al riguardo dei soci.

25 Febbraio 2020

Convocazione dell’assemblea dei soci nelle s.r.l. a base familiare

Nelle società a responsabilità limitata a base familiare, la prassi di convocare l’assemblea dei soci senza il rispetto delle formalità imposte dal legislatore non determina l’emersione di un tale da giustificare l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza volto a revocare tutti i componenti del consiglio di amministrazione. [ LEGGI TUTTO ]