Art. 769 c.c.
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Azione di simulazione della cessione di quote sociali esercitata dall’erede: onere della prova
In tema di domanda per l’accertamento della simulazione relativa di una cessione di quote sociali dissimulante una donazione esperita dall’erede-legittimario si applica il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il regime probatorio muta a seconda che il legittimario agisca prospettando la lesione della propria legittima e, quindi, a tutela dell’intangibilità della quota di riserva, nel qual caso assume la veste di terzo rispetto alle parti contraenti del negozio e non incorre nelle limitazioni previste dall’art. 1417 c.c. (ed è quindi ammesso a provare la simulazione per testi e presunzioni senza limiti) o, diversamente, agisca quale erede successore del de cuius facendo valere un diritto di questo in funzione della divisione tra coeredi, nel qual caso non può essere considerato terzo, ma parte del negozio, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale e della prova per presunzioni. Allorquando, poi, siano proposte sia la domanda di divisione che quella di simulazione, il regime probatorio dev’essere scisso in relazione a ciascuna azione proposta, con riconoscimento della qualità di terzo esclusivamente in relazione alla tutela specifica della posizione del legittimario.
Quando l’attore che agisce in divisione esperisce domanda di simulazione dell’atto di cessione di quote finalizzato ad incrementare l’entità del patrimonio relitto da dividere assume senz’altro la veste di parte ed essendo, quindi, assoggettato ai limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c., non è ammesso a dare prova della simulazione ricorrendo a presunzioni, essendo, invece, richieste idonee produzioni documentali, in mancanza delle quali la prova della simulazione della cessione delle quote non può ritenersi raggiunta.
La circostanza che la partecipazione di un socio diventi di minoranza a seguito del trasferimento delle partecipazioni intervenuto tra gli altri soci non costituisce un fatto illecito idoneo a far sorgere un diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in particolare nelle ipotesi in cui lo statuto non preveda alcun limite alla circolazione delle quote, le quali, pertanto, sono liberamente trasferibili ai sensi dell’art. 2469 c.c.
Cessione di partecipazioni e donazione dissimulata: competenza e requisiti dell’animus donandi
La domanda avente ad oggetto l’accertamento della simulazione di atti di cessione di partecipazioni in società a responsabilità limitata, è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) e comma 3 D.lgs. 168/03, anche qualora gli atti di cessione siano anteriori a tale normativa, posto che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
Nell’ipotesi di donazioni di partecipazioni societarie in favore di soggetti del tutto estranei alla sfera affettiva del de cuius, la sproporzione tra il valore del bene dichiarato nell’atto notarile e quello di mercato non è un indizio grave dello spirito di liberalità, in quanto è possibile e, anzi, più probabile che una parte del prezzo sia stata versata “in nero”.
Donazione “mista” di quote ed eccessiva sproporzione tra corrispettivo e valore
La causa del contratto nel negotium mixtum cum donatione ha natura onerosa ma ha lo scopo di raggiungere in via indiretta l’arricchimento di una delle due parti in ragione della sproporzione tra il corrispettivo pattuito e il reale valore del bene. Tuttavia, il corrispettivo non può risolversi in un valore meramente simbolico. Invero, in questo caso difetterebbe una effettiva volontà delle parti di dar vita a una compravendita e sarebbe necessaria la forma dell’atto pubblico a tutela del donante.
Natura obbligatoria della “proprietà” fiduciaria “revocabile” ad nutum
La “proprietà” fiduciaria – che trova fonte in un mandato fiduciario revocabile ad nutum – si sostanzia in una pluralità di rapporti di carattere obbligatorio fra il fiduciario (= «soggetto apparente proprietario») e il/i fiduciante/i, con la conseguenza che non è suscettibile di rivendica ed è compromettibile in arbitri, non configurandosi il problema dell’efficacia erga omnes della clausola arbitrale.