Art. 1014 c.c.
2 risultati
Voto dell’usufruttuario sulla quota di s.r.l. e scioglimento della società
Lo scioglimento della società, anche se provocato dall’usufruttuario con il proprio voto o la propria condotta, non costituisce perimento della cosa ai sensi dell’art. 1014 c.c., né abuso dell’usufruttuario ai sensi dell’art. 1015 c.c. Lo scioglimento dell’organizzazione societaria e la conseguente liquidazione del suo patrimonio, infatti, non estingue i diritti sociali, ma li trasforma in diritto alla quota di liquidazione, sicché il nudo proprietario non soffre nessun pregiudizio per il mero fatto dello scioglimento della società cui partecipava.
La particolarità della res, nel caso di usufrutto insistente su partecipazioni societarie, impone di valutare la condotta dell’usufruttuario con ottica diversa e più ampia rispetto a quella strettamente dominicale, essendo il valore della partecipazione connesso alla consistenza patrimoniale della società e alla concreta possibilità che l’ente possa continuare ad esercitare attività economica in forma collettiva. Sicché, in caso di conflitto insanabile fra i soci e di stallo societario, la liquidazione potrebbe risultare l’unico esito ex lege perseguibile.
Estinzione del diritto di usufrutto su quota di s.r.l. per condotta abusiva dell’usufruttuario
L’usufruttuario di una partecipazione sociale deve astenersi da comportamenti che possano arrecare ingiusto danno al nudo proprietario della quota ed in particolare da modi di esercizio del diritto di voto che possano compromettere la conservazione del valore economica della partecipazione in società, esponendosi altrimenti al rischio di estinzione dell’usufrutto nonché all’azione risarcitoria del proprietario leso. [ LEGGI TUTTO ]