Art. 1161 c.c.
3 risultati
Per la validità del contratto di edizione non è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Ai fini della validità di un contratto di edizione non occorre la forma scritta. Invero, l’art. 110 l.a. prevede la forma scritta dell’atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem, a differenza di quelli per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall’art. 2725 c.c. della perdita incolpevole del documento.
Usucapione su titoli azionari
Il possesso utile ai fini dell’usucapione abbreviata su titoli azionari nominativi deve essere continuativo e ininterrotto per almeno dieci anni e acquistato in buona fede ovvero, ai sensi dell’art. 1147 cod. civ., ignorando di ledere l’altrui diritto. In particolar modo, il possesso del titolo azionario deve essere caratterizzato dall’intestazione del titolo, dall’iscrizione nel libro soci e dall’esercizio dei diritti di natura amministrativa o economica riguardanti la qualità di socio.
30/01/2020
Azione di accertamento della proprietà di una partecipazione e acquisto per usucapione
Attesa la natura di cosa mobile di una partecipazione sociale, è pienamente applicabile anche alle partecipazioni sociali la regola di cui all’art. 1161 c.c. secondo la quale la proprietà dei beni mobili si acquista in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede (nel caso di specie, il Tribunale [ LEGGI TUTTO ]