Art. 1184 c.c.
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Principi in materia di termine, condizione e tempo dell’adempimento
Il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato, rispettivamente, nella certezza ovvero nell’incertezza dell’evento futuro dedotto in contratto, sulla cui considerazione e qualificazione le parti possono concordare di incidere ai fini del proprio regolamento di interessi. Pertanto, le parti possono ragionevolmente trattare come certo un evento che, obiettivamente, presenti elementi di incertezza o viceversa, facendone discendere una diversa qualificazione giuridica.
Qualora i contraenti abbiano contemplato nel regolamento pattizio un evento futuro e certo, ricollegando al verificarsi di quest’ultimo esclusivamente il tempo dell’adempimento di una determinata prestazione, la stessa deve ritenersi esigibile sia qualora il suddetto evento si verifichi, sia a seguito della definitiva impossibilità del suo verificarsi, a patto che l’equiparazione dell’una e dell’altra situazione sia evincibile dalla comune presumibile volontà delle parti.