Art. 1218 c.c.
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nullità delle delibere di s.r.l. per omessa convocazione dell’assemblea, riparto dell’onere probatorio e ammissibilità della prova per testimoni
Nelle s.r.l., qualora le decisioni dei soci siano assunte in sede assembleare, l’omessa convocazione dell’assemblea determina la nullità della delibera [ LEGGI TUTTO ]
Risarcimento danni da contratto di compravendita aziendale
Sostituzione della delibera di s.r.l. impugnata con altra delibera
La disciplina di cui all’art. 2377, comma 8 , benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile anche alle deliberazioni nulle nei limiti della compatibilità, nonché alle deliberazioni delle s.r.l., per le quali opera il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità.
Nel giudizio di impugnazione [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità dell’esclusione del socio di s.n.c. e delle delibere adottate contestualmente senza calcolarne la quota ai fini del raggiungimento della maggioranza
Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della opposizione, da proporre nel termine di decadenza di cui all’art. 2287 c.c. [ LEGGI TUTTO ]
Patto parasociale nel contesto di società consortile: profili di validità e di inadempimento
Non viola l’art. 2596 c.c. il patto parasociale, inserito nel più ampio contesto consortile, in virtù del quale le parti si impegnano, in via esclusiva, reciproca e congiunta, a partecipare tramite il consorzio a tutte le procedure di affidamento di opere pubbliche e private e iscrizioni SOA per le quali le singole imprese, anche in A.T.I., non riescono a raggiungere i requisiti richiesti. Tale contratto, infatti, ha quale scopo [ LEGGI TUTTO ]
La violazione dell’obbligo di correttezza nelle trattative per la cessione di partecipazione sociale fa sorgere responsabilità contrattuale
In materia di contratto di cessione di una partecipazione sociale di una società di persone, la relativa responsabilità precontrattuale va ricondotta nell’alveo di quella contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non tanto obblighi di prestazione, bensì [ LEGGI TUTTO ]
Mancata giustificazione dell’inadempimento del cessionario di quote sociali
In sede di cessione di quota di s.r.l. – in cui il cedente si impegna, contestualmente al trasferimento, a non svolgere attività concorrente e il cessionario al pagamento del prezzo come raetizzato -, a fronte della diffida [ LEGGI TUTTO ]
Mancato pagamento della quota di utili spettante all’associato in partecipazione e violazione del patto di non concorrenza da parte di quest’ultimo
L’associazione in partecipazione si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione, da parte di un contraente (associante), di una quota degli utili derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un singolo affare, all’altro contraente (associato), e l’apporto da quest’ultimo conferito, che può essere di natura varia, purché avente carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o dello specifico affare oggetto del contratto; ed è proprio il vincolo sinallagmatico che differenzia nettamente l’associazione in partecipazione dalla società.
Inadempimento di contratto preliminare di compravendita di quote (asseritamente simulato per occultare contratto d’associazione in partecipazione)
La circostanza che il promittente acquirente si sia attivato per chiedere l’esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di quote di s.r.l. solo ad otto anni di distanza dalla stipulazione del preliminare non è sufficiente a dimostrare fra le parti – in assenza di ulteriori prove, e fermo che l’azione non sia volta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato – la simulazione relativa del contratto preliminare medesimo. [ LEGGI TUTTO ]
Insindacabilità nel merito delle scelte di gestione dell’amministratore e responsabilità dei direttori generali
Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.
La valutazione sulla responsabilità dell’amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute. La sua responsabilità ben può discendere, però, dal rilievo che le modalità stesse del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele, o la non osservanza di quei canoni di comportamento, che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.
La disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica ai direttori generali esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società, sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nominale formale da parte dell’assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. In particolare, l’art. 2396 c.c. non contiene alcuna definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, con la conseguenza che la responsabilità di un tale soggetto non può che essere ricollegata alla sua posizione apicale all’interno della società che deve essere necessariamente desunta dal dato formale della nomina da parte dell’assemblea od anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria, che indichi i compiti demandati.
D’altra parte, proprio perchè il legislatore non ha inteso fornire alcuna indicazione sulla mansioni svolte dal direttore generale, con la conseguenza che esse devono ricavarsi dall’atto di nomina, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva o analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto.