Art. 1277 c.c.
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Esclusione del socio dalla società cooperativa: conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico
In tema di società cooperative, l’esclusione del socio dalla società comporta lo scioglimento del rapporto mutualistico e, se del caso, lo scioglimento del rapporto di assegnazione in godimento dell’alloggio. In tale ipotesi, il socio escluso è tenuto al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento in favore della cooperativa: (i) dei canoni di godimento insoluti; (ii) dell’indennità di occupazione sine titulo dell’alloggio nel periodo successivo alla risoluzione del rapporto e fino all’effettivo rilascio dell’immobile; (iii) delle spese di gestione dell’alloggio.
Il credito per canoni contrattuali scaduti è un credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art 1277 c.c., che produce interessi al tasso di legge dalla scadenza di ogni rata non pagata al saldo effettivo. Tale regime degli interessi è applicabile anche al credito per indennità di occupazione.
Licenza di marchio, proroga tacita del contratto e principio di non contestazione
Non è revocabile in dubbio l’ammissibilità di una proroga tacita di un contratto, atteso che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il contratto, pur a fronte di una clausola di rinnovo espresso, può proseguire di fatto a condizione che tale volontà di prorogare tacitamente il contratto risulti inequivoca.
In ossequio all’art. 115 c.p.c., perché un fatto allegato in causa sia controverso e, quindi, bisognoso di prova, è necessario che controparte svolga una contestazione specifica e puntuale. Il requisito di specificità è da ritenersi soddisfatto esclusivamente laddove la contestazione sia circostanziata, ovvero introduca elementi fattuali idonei a contrastare nel merito quanto asserito da controparte, dovendosi equiparare la contestazione generica ad una mancata contestazione. Sul tema, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il giudice, in materia di diritti disponibili, debba ritenere sussistente, senza alcun bisogno di prova, il fatto costitutivo non contestato; tale principio risulta ben sintetizzato dall’attribuzione al fatto non contestato del carattere di “fatto pacifico”, pur in mancanza di un’ammissione esplicita o implicita (sul punto, ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 261/02).
La domanda per una somma dovuta a titolo di royalties maturate sulla base di un contratto di licenza è oggetto di debito di valuta, il cui importo soggiace al principio del valore nominale di cui all’art. 1277 c.c. e, per l’effetto, non può essere oggetto di rivalutazione monetaria. Un debito di valuta, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.
Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell’adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l’interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l’indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l’obbligazione di facere non venga adempiuta e la mancata esecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l’inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l’eccezione di inadempimento, l’azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l’altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l’indennizzo.
In tema di domanda ex art. 96 c.p.c.: come noto, la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata, a condizione che l’iniziativa giudiziaria avversaria, oltre che infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un’ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità.
La condanna del soccombente per lite temeraria postula, cioè, che l’istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio in conseguenza del comportamento processuale della controparte. L’istante, peraltro, è tenuto, altresì, a dimostrare la ricorrenza in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Il presupposto per l’applicabilità della norma di cui all’art. 96 c.p.c. – nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie – è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al c. 1 di detta norma.
Interessi e rivalutazione monetaria per canoni contrattuali scaduti e indennità di occupazione
In materia di assegnazione dell’alloggio sociale ed in relazione alla domanda volta al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito per i canoni contrattuali scaduti e per l’indennità di occupazione, occorre operare un distinguo. Il credito per canoni contrattuali scaduti è credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., non rivalutabile, e pertanto produce interessi solo dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma 2 c.c., trattandosi di credito per pigioni. In carenza di allegazione sulla data di messa in mora, gli interessi decorrono dalla notificazione della citazione a giudizio. Il credito risarcitorio per indennità di occupazione è invece, credito di valore che va liquidato in valori monetari attuali, cui si perviene applicando gli indici Istat FOI su ciascuna somma dovuta alla scadenza di ogni trimestre. Sulla somma dovuta così rivaluta, spettano altresì gli interessi compensativi che si calcolano secondo l’insegnamento della Corte di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Determinazione del compenso dell’amministratore di s.r.l.
Nella determinazione del compenso dell’aministratore di s.r.l. in via giudiziale, in difetto di espressa determinazione assembleare, non è dovuta rivalutazione -in difetto di dimostrazione del c.d. maggior danno- dovendosi classificare quella dell’amministratore come obbligazione di valuta.
Decreto ingiuntivo e promessa di pagamento. Competenza territoriale in materia di titoli di credito. La sanatoria del difetto di procura nel giudizio di opposizione. Decadenza del beneficio del termine
Nella richiesta di decreto ingiuntivo, in forza di titolo di credito scaduto, è implicita la proposizione anche dell’azione causale derivante da rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
Il luogo di emissione dei titoli cambiari rileva ai fini della determinazione del foro ex art. 20 c.p.c. [ LEGGI TUTTO ]
Liquidazione della quota del socio uscente e rivalutazione monetaria
L’obbligazione di liquidare la quota del socio uscente ha natura di debito di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., onde la svalutazione monetaria può riconoscersi solo in applicazione dell’art. 1224, cpv., c.c.