Art. 1304 c.c.
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Estensione all’amministratore degli effetti della transazione stipulata tra società e terzi debitori solidali
Non risponde del danno cagionato alla società in concorso con terzi l’amministratore che nel corso del giudizio dichiari di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra la società e i terzi. [ LEGGI TUTTO ]
Contraffazione di marchio notorio e concorrenza sleale.
Il titolare del marchio registrato gode di tutela qualora un terzo utilizzi un marchio uguale o simile per prodotti analoghi, secondo quanto previsto dall’art. 20.1 a) e b) c.p.i.; presupposto della contraffazione è la confondibilità tra [ LEGGI TUTTO ]
La responsabilità risarcitoria dei revisori in qualità di condebitori solidali per danni recati alla società fallita
Nell’ipotesi di transazione parziaria intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori in solido, ove il debitore solidale stipulante versi una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il debito residuo gravante sui coobbligati non transigenti in solido [ LEGGI TUTTO ]
Transazione conclusa dal singolo amministratore condannato in giudizio arbitrale promosso dalla società: insussistenza di regresso verso gli altri amministratori
E’ manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità promosso dalla società di ottenere dagli altri amministratori il regresso della spese del procedimento arbitrale, atteso che le stesse conseguono esclusivamente [ LEGGI TUTTO ]
Transazione fra società e possibilità di poterne profittare in capo ad ex amministratori e sindaci
L’accertamento in merito alla circostanza se una transazione abbia avuto ad oggetto l’intero debito o soltanto una quota parte costituisce quaestio facti da condurre volta per volta sulla base delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; onde, una volta che il giudice accerti che il debito sia stato considerato -e per l’effetto, ridotto o estinto- nella sua interezza, non potrà certo essere una diversa clausola pur espressamente inserita in transazione dal creditore ad impedire all’effetto estintivo di operare anche per gli altri condebitori che dichiarino di volersene avvalere.
Ne consegue che della transazione intervenuta tra più società senza limitazione ad una particolare quota interna dell’obbligazione potranno profittare anche altri soggetti chiamati dalla società attrice a rispondere a titolo risarcitorio in qualità di ex amministratori e sindaci delle società convenute, in base all’art. 1304, co. 1.