Art. 1341 c.c.
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Violazione del patto di non concorrenza e concorrenza sleale: responsabilità e conseguenze
Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto “rapporto di concorrenzialità”, non esclude la legittima predicabilità dell’illecito concorrenziale anche quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (il c.d. terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca, tuttavia, per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c. e accertamento della stipula mediante contratti standard per adesione
In ordine ai limiti contrattuali della concorrenza, la disposizione contenuta nell’art. 2596 c.c. regola in modo espresso e specifico il patto di non concorrenza, disponendo che questo debba essere circoscritto, in via alternativa, a una determinata zona o a una determinata attività.
L’apposizione di una clausola di non concorrenza in un contratto (nel caso di specie, un contratto di associazione in partecipazione) richiede l’accertamento di una specifica e particolareggiata trattativa sul contenuto della clausola limitativa; trattativa che si esclude nel caso di contratti standard, composti da varie clausole predisposte unilateralmente e sottoscritte per adesione ex art. 1341 c.c.
Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio. Infatti, posto che l’art. 1341 c.c. non si limita a richiedere la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate, con la loro sottoscrizione indiscriminata non sarebbe garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Eccezione di incompetenza per materia in relazione a fideiussioni
Va accolta l’eccezione di incompetenza per materia sollevata tempestivamente dalla parte opposta, quando:
– l’opponente fideiussore non si è limitato ad eccepire la nullità per violazione della normativa antitrust in via di eccezione riconvenzionale (nel caso di eccezione riconvenzionale diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può esaminarla, senza che scatti la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese), ma ha chiesto in via principale la dichiarazione della nullità del contratto di fideiussione, perché riflettente lo schema contrattuale predisposto dall’ABI;
-la competenza per materia spetta alle sezioni specializzate dei Tribunali delle Imprese;
– ai sensi dell’art. 33 comma 2 della legge n. 287/90 “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. L’art. 3 lett. “c” del d. lgs. n. 168/2003 prevede la competenza della sezione specializzata per le controversie di cui all’art. 33 comma 2 legge n. 287/90 e l’art. 18 del d. lgs. 3/17, modificando l’art. 4 del d. lgs. 168/2003 e
introducendovi un comma 1-ter, ha stabilito che per le controversie di cui all’art. 3 lett. “c” (e “d”) è inderogabilmente competente “a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata)”.
Inadempimento degli obblighi contrattuali e clausola penale
Indennizzo a carico del venditore di partecipazione sociali ed a favore dell’acquirente nell’ipotesi di emersione di passività sociali sopravvenute successivamente al contratto di cessione
Qualora, in virtù di un contratto di cessione di partecipazioni sociali, la parte alienante abbia espressamente assunto nei confronti dell’acquirente una specifica obbligazione di “indennizzo” per il caso in cui fossero emerse nel patrimonio della società le cui quote sono state cedute passività ulteriori rispetto a quelle considerate in sede di trattative, la stessa [ LEGGI TUTTO ]
Violazione di patto di non concorrenza e riconduzione ad equità della penale contrattualmente pattuita.
L’esercizio del potere di diminuire equitativamente la penale si fonda sul presupposto che il giudicante debba valutare, nel caso concreto, se la quantificazione della clausola penale consenta di mantenere l’equilibrio contrattuale, rispettando l’interesse del [ LEGGI TUTTO ]
Amministratori e sindaci di s.r.l.: azioni di responsabilità e operatività della polizza assicurativa
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. – come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 – , prevede [ LEGGI TUTTO ]
Vessatorietà delle clausole di foro esclusivo contenute in contratti commerciali e natura delle clausole di “patronage”
Un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cd. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto da parte dell’oblato – solo quando sia destinato a regolare [ LEGGI TUTTO ]
Corrispettivo per l’utilizzazione di fonogrammi nei centri fitness
Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un’impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi il venir meno dell’accordo sul corrispettivo del servizio prestato, in caso di effettivo l’utilizzo di fonogrammi ex art. 72 l.d.a., si applicano gli art. 72, 73 e 73 bis l.d.a, nonché l’art. 1 del DPCM 1.9.1975, il quale [ LEGGI TUTTO ]
L’equo compenso per l’utilizzazione di fonogrammi dopo il termine della licenza
Gli artt. 72, 73 e 73 bis della l.d.a. riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto ad un equo compenso, indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e per il fatto stesso della diffusione di brani musicali nel contesto di un’attività caratterizzata dallo scopo di lucro. Pertanto, [ LEGGI TUTTO ]