Art. 1349 c.c.
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Poteri del conservatore e del giudice del Registro delle Imprese
Il conservatore e il giudice del registro esercitano un controllo formale che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).
Il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto di cui la legge prevede l’iscrizione.
Il conservatore ha la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni. La verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) anche una attività d’interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere.
All’ufficio ed al giudice del registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.
Nelle s.r.l., si deve ritenere che il socio recedente, nel momento in cui manifesta l’intenzione di recedere, accetti, implicitamente ma inequivocabilmente, che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge, e quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione sia acquistata dagli altri soci o da un terzo; in ultima analisi, la dichiarazione di recesso assume il significato, ulteriore ed implicito, ma oggettivo, certo ed univoco, di assunzione, da parte del recedente, dell’eventuale obbligo di cedere la partecipazione nei confronti di quei soci o di quei soggetti terzi che intendano esercitare il diritto di opzione loro attribuito ex art. 2473 c.c.
È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.
L’inadempimento, da parte del socio di s.r.l. recedente, dell’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa trasferendo la quota ai soci o ai terzi individuati ex art. 2473 c.c. legittima gli altri soci all’esperimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c..
Contestazione del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente
In caso di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato ai sensi dell’art. 2437-ter co. 2 c.c., l’art. 2437-ter co. 6 c.c. rimette la determinazione del valore ad un esperto nominato dal tribunale e richiama espressamente l’art. 1349 co. 1 c.c., secondo cui [ LEGGI TUTTO ]
L’arbitraggio per la determinazione del valore della quota del socio receduto
Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto [ LEGGI TUTTO ]
Nomina di un esperto per la determinazione giudiziale del valore della quota in caso di recesso
In sede di nomina dell’esperto per la determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso, il Tribunale non può procedere ad autorizzare la nomina di consulente di parte né a dettare la disciplina di svolgimento dell’incarico, fermo restando che l’esperto nominato, nella sua autonomia potrà procedimentalizzare le sequenze in cui verrà espletato l’incarico, consentendo alle parti di parteciparvi mediante un proprio consulente.
In ragione della ricostruzione del contenuto e delle finalità del procedimento la statuizione sulle spese che il tribunale è chiamato ad operare ha ad oggetto unicamente il compenso spettante all’esperto.
Recesso del socio, valutazione della quota di partecipazione sociale e rilevanza del dato catastale degli immobili nella perizia di stima
Le categorie catastali hanno la funzione di attribuire un valore fiscale ad ogni porzione di edificio che possa creare reddito, ma non sono idonee a introdurre alcuna presunzione legale di valore nei rapporti tra privati, posto che la loro cogenza attiene solo all’ambito strettamente fiscale. Ne deriva che la scelta del perito [ LEGGI TUTTO ]
Natura contenziosa dell’impugnazione avente ad oggetto la determinazione del valore della partecipazione sociale ex art. 2473 c.c.
L’accertamento della manifesta iniquità o erroneità della valutazione dell’esperto nominato ex artt. 2473 e 2473-bis c.c. ha natura contenziosa, richiedendo [ LEGGI TUTTO ]
Natura contenziosa della impugnazione della valutazione della quota del socio receduto
Non rientra nella volontaria giurisdizione e non può essere proposta con ricorso, in luogo di un atto di citazione introduttivo di un procedimento contenzioso, la domanda avente ad oggetto l’impugnazione per manifesta iniquità o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. della valutazione della quota del socio recedente effettuata dal perito stimatore nominato dal tribunale.
Scissione non proporzionale di srl: valutazione del valore della quota del socio di minoranza recedente
In caso di scissione non proporzionale di srl, ai sensi dell’art. 2506 bis, quarto comma, c.c., al socio di minoranza, che abbia votato contro l’approvazione del progetto di scissione, è riconosciuto il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato in quel momento sulla base dei criteri stabiliti per il recesso, ex art. 2473, terzo comma, c.c., con indicazione specifica nel progetto di scissione del socio o del terzo nei cui confronti è posto l’obbligo di acquisto. In forza dell’art. 2473, terzo comma, c.c., in caso di disaccordo sul valore della quota la determinazione è compiuta tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, con applicazione dell’art. 1349 c.c., in base al quale, se non risulta che le parti vollero rimettersi al mero arbitrio di quest’ultimo, il terzo deve procedere con equo apprezzamento che si risolve in valutazioni comunque ancorate a criteri obiettivi, suscettibili di dare luogo a un controllo giudiziale circa la loro applicazione, nel caso in cui siano inique o [ LEGGI TUTTO ]
Recesso del socio e impugnazione della determinazione del valore ai sensi dell’art. 2437-ter ult. co.
Dopo la riforma societaria il recesso del socio di s.p.a. deve essere considerato, per il socio di minoranza dissenziente rispetto a vicende sociali significative, come una ipotesi di disinvestimento alternativa alla cessione delle azioni sul mercato. In quest’ottica, secondo una lettura costituzionalmente orientata [ LEGGI TUTTO ]
Validità della deliberazione di modifica statutaria e buona fede contrattuale
La deliberazione di modifica statutaria non è viziata da eccesso di potere o violazione del canone di buona fede contrattuale quando risulta sorretta da argomentazioni ragionevoli, essendo fisiologico alla dinamica sociale, e pertanto irrilevante, il contrasto di opinioni e valutazioni [ LEGGI TUTTO ]