Art. 1362
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I canoni ermeneutici nell’interpretazione delle clausole contrattuali
Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, la sussistenza di elementi letterali tra loro non coerenti contenuti addirittura nella stessa clausola contrattuale determina la necessità di ricostruire la volontà delle contraenti non solo sulla base del dato testuale ma anche per mezzo dei vari canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Trasferimento tra soci di quote di srl e computo a prezzo di cessione delle riserve medio tempore distribuite
Nel contesto di un’operazione di cessione di quote di srl, non assume rilevanza il patrimonio dal quale provengono i pagamenti pattuiti per il trasferimento della partecipazione sociale, ben essendo possibile, per principio generale, l’adempimento ad opera di un terzo [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per la creazione di c.d. “fondi occulti” asseritamente impiegati nell’interesse sociale, prova del danno e interpretazione della clausola arbitrale contenuta in statuto
Nell’interpretazione della clausola arbitrale statutaria, in ossequio all’art. 1362 c.c., il giudice è tenuto a ricercare la comune intenzione delle parti senza arrestarsi al mero esame del senso letterale delle parole, ma pur sempre rispettando il valore semantico del linguaggio; sicché [ LEGGI TUTTO ]