Art. 1362 c.c.
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Impugnazione della delibera assembleare relativa al compenso per l’amministratore
Cessione di uno studio professionale, interpretazione del contratto ed effetti della risoluzione ex art. 1458
Anche nelle ipotesi in cui non è configurabile una prevalenza del momento organizzativo e la persona del professionista rimane predominante, è da ritenere validamente stipulato, in base al principio di autonomia negoziale [ LEGGI TUTTO ]
Trasferimento d’azienda e licenza di marchio
Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia. [ LEGGI TUTTO ]
Garanzie dell’alienante nel trasferimento d’azienda
Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia.
Prestito obbligazionario, tasso d’interesse applicabile e interpretazione del regolamento del prestito
Le previsioni in materia di tasso di interesse contenute nel d. lgs. n. 231/2002 non sono applicabili al rapporto obbligazionario nel quale il sottoscrittore del prestito abbia agito non nella veste di imprenditore (vale a dire quale soggetto “esercente un’attività economica organizzata od una libera professione”, secondo la definizione di cui all’art.2 dello stesso d. lgs.) ma [ LEGGI TUTTO ]
Transazione in punto di brevetti contraffatti: natura conservativa o novativa?
Transazione fra società e possibilità di poterne profittare in capo ad ex amministratori e sindaci
L’accertamento in merito alla circostanza se una transazione abbia avuto ad oggetto l’intero debito o soltanto una quota parte costituisce quaestio facti da condurre volta per volta sulla base delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; onde, una volta che il giudice accerti che il debito sia stato considerato -e per l’effetto, ridotto o estinto- nella sua interezza, non potrà certo essere una diversa clausola pur espressamente inserita in transazione dal creditore ad impedire all’effetto estintivo di operare anche per gli altri condebitori che dichiarino di volersene avvalere.
Ne consegue che della transazione intervenuta tra più società senza limitazione ad una particolare quota interna dell’obbligazione potranno profittare anche altri soggetti chiamati dalla società attrice a rispondere a titolo risarcitorio in qualità di ex amministratori e sindaci delle società convenute, in base all’art. 1304, co. 1.